CARO MATERIALI – In Gazzetta il decreto di riparto del Fondo per l’adeguamento dei prezzi
Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 30 settembre 2021
Nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 28 Ottobre 2021, è stato pubblicato il Decreto in epigrafe che, non è quello che dovrà individuare le variazioni dei materiali, regolando di converso la disciplina di utilizzo ed accesso al fondo di 100 Milioni di Euro, costituito per sopperire alle eventuali mancanze di risorse da parte delle stazioni appaltanti in relazione alla compensazione prezzi.
Conseguentemente si dovrà ancora attendere il Decreto recante le variazioni, non dovendosi ancora produrre istanza a riguardo.
L’attuale provvedimento prevede in primo luogo che il fondo di Euro 100.000,000, venga così ripartito:
- Per le “piccole imprese” Euro 34.000.000,00. Le stesse sono individuate dal possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 ovvero dal possesso di Attestazione SOA per classifica prima o seconda;
- Per le “medie imprese” Euro 33.000.000,00. Le stesse sono individuate dal possesso di Attestazione SOA per classifica dalla terza alla sesta;
- Per le “grandi imprese” Euro 33.000.000,00. Le stesse sono individuate dal possesso di Attestazione SOA per classifica settima od ottava.
Tale individuazione della ripartizione prescinde dal valore del singolo contratto assunto.
Per le ATI la ripartizione avviene, per tutti gli associati, in ragione della classifica posseduta dalla mandataria.
Viene stabilito che, entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU del Decreto individuante la variazione dei prezzi, le stazioni appaltanti debbano produrre richiesta di accesso al Fondo.
La richiesta deve riportare tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, se ammissibili ai sensi del DM individuante le variazioni, e pervenute in termini utili, cioè entro i 15 giorni dalla pubblicazione sulla GU del DM stesso.
Per ciascuna istanza la stazione appaltante dovrà inviare:
- La documentazione giustificativa prodotta dall’impresa. Poiché l’art. 1 septies del DL 73 non prevede la necessità di documentazione giustificativa, è da apprezzare come, molto probabilmente, il DM individuante le variazioni, contemplerà la necessità di tale produzione;
- L’attestazione relativa all’importo definitivo ammesso a compensazione con categoria di appartenenza dell’impresa richiedente;
- Dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse finanziarie, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione.
La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero assegnerà le risorse nel rispetto di quelle disponibili per ciascuna categoria di imprese.
In caso di carenza di risorse si procederà a ripartizione proporzionale delle stesse.
Nell’ambito delle ATI le risorse sono assegnate alla mandataria che provvederà alla successiva suddivisione anche tra le mandanti, in ragione di accordi interni.