MIT: chiarimenti sull’applicazione dell’anticipazione del prezzo nei settori speciali
In particolare, è stato chiesto:
- se l’obbligo di anticipazione del prezzo sia applicabile anche ai contratti derivanti da procedure avviate successivamente al 1° luglio 2023, o soltanto a quelli banditi dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo (1° gennaio 2025);
- se i “servizi e forniture” esclusi dall’anticipazione, ai sensi dell’art. 125, comma 1, siano quelli di “particolare importanza” elencati all’art. 32 dell’Allegato II.14;
- se la costituzione della garanzia fideiussoria sia condizione obbligatoria per l’erogazione dell’anticipazione e, in caso affermativo, se possa essere sostituita dalla cauzione definitiva già prevista a garanzia delle obbligazioni contrattuali.
La risposta del MIT ha evidenziato che l’estensione dell’art. 125 ai settori speciali è efficace a partire dall’entrata in vigore del D.lgs. 209/2024. In assenza di una disciplina transitoria, l’anticipazione del prezzo non si applica alle procedure avviate precedentemente a tale data, anche se successive al 1° luglio 2023 (data di entrata in vigore del nuovo Codice).
Inoltre, il parere del MIT specifica che i servizi esclusi dall’anticipazione del prezzo di cui all’art. 125 del codice sono sia quelli di particolare importanza di cui all’art. 32 dell’all. II.14 (ad es. quelli legali) sia quelli elencati dall’art. 33 dell’all. II.14, in ragione delle caratteristiche proprie della prestazione (tra questi ultimi rientrano “i contratti per prestazioni … di servizi a esecuzione immediata”).
Infine, lo stesso parere ribadisce in via definitiva che la costituzione della garanzia fideiussoria è condizione necessaria per ottenere l’anticipazione del prezzo. La presenza di una cauzione definitiva non è sufficiente, in quanto destinata a finalità differenti, quali la garanzia dell’esecuzione contrattuale e il risarcimento danni da inadempimento.
Si allega il testo del parere