MIT: ammesso un valore inferiore al quinto d’obbligo se previsto nel bando

Quesito del 21/06/2024

L’art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di imporre all’appaltatore l’esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste dal contratto aumentate o diminuite “fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto”, purché che tale facoltà sia prevista nei documenti di gara iniziali. Il Bando Tipo ANAC n.1/2023 al punto 3.3 nella tabella 3 inserisce tra le voci che compongono il valore globale stimato l’“importo massimo del quinto d’obbligo”. La norma e il Bando Tipo paiono compatibili con l’indicazione da parte delle stazioni appaltanti di un valore inferiore al quinto, previsione che in alcuni casi potrebbe ampliare il novero degli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara. Tutto ciò premesso, si chiede pertanto: – se nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante possa esercitare la facoltà di cui all’art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023 indicando un valore inferiore al quinto dell’importo del contratto con riferimento all’obbligo per l’appaltatore di eseguire le prestazioni alle stesse condizioni originariamente previste.

Risposta Supporto Giuridico MIT

Il quesito riguarda la questione del sesto quinto che nel nuovo codice rappresenta una autonoma fattispecie di modifica contrattuale, e, considerato il richiamo al Bando tipo Anac n.1/2023 per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, si deduce che la fattispecie in esame ricada in tale ambito. L’art. 120 comma 9 ricalibra la disciplina del c.d. quinto d’obbligo riconducendolo definitivamente nell’ambito delle potenziali modifiche del contratto, con la previsione di una sua doverosa (quindi a pena di illegittimità) programmazione nella documentazione di gara. Pertanto la facoltà di indicare valori inferiori sembra coerente con la previsione di cui all’art. 120 comma 9 del d. lgs. 36/2023 e la risposta è affermativa. Occorre comunque considerare che la stazione appaltante si vincola ad un utilizzo per un importo minore di quello previsto