“Milleproroghe”: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, il decreto 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, c.d. “Milleproroghe”.
 L’articolo 7 del decreto legge in commento contiene misure in materia di infrastrutture e trasporti, di seguito illustrate.
Anticipazione del corrispettivo d’appalto.
 Viene disposta la proroga, fino al 31 luglio 2016, della previsione che consente all’appaltatore di usufruire dell’anticipazione del prezzo d’appalto nella misura del 20% dell’importo contrattuale (art. 7, comma 1).
 A seguito della proroga suddetta, pertanto, per i contratti affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 11 del 2015 (di conversione del decreto Milleproroghe 2015), ossia dal 1 marzo 2015, e fino al 31 luglio 2016, l’impresa appaltatrice potrà ottenere l’anticipazione del corrispettivo nella misura del 20%. Dal 1 agosto 2016 l’anticipazione tornerà al 10%.
Attestazione Soa.
 Viene prevista la proroga al 31 luglio 2016 della disposizione di cui al comma 9-bis dell’art. 253 del Codice appalti, che consente alle imprese di qualificarsi facendo riferimento ai requisiti maturati nel decennio antecedente la sottoscrizione del contratto con la SOA, anziché all’ultimo quinquennio, così come previsto dall’art. 79 del Regolamento sui contratti pubblici (art. 7, comma 2, lett. a).
Le misure sopradescritte sono da valutarsi senza dubbio positivamente.
 In questo contesto, l’Ance sta peraltro svolgendo una forte azione di sensibilizzazione degli interlocutori di riferimento, affinché possano trovare accoglimento, in fase di conversione, ulteriori proposte di proroga di rilievo per il settore, a partire dalla disposizione che consente di considerare i cinque migliori anni del decennio antecedente alla pubblicazione del bando, quale periodo di attività documentabile, con specifico riguardo al requisito della cifra d’affari richiesto per le gare d’importo superiore a 20 milioni di euro (art. 357, comma 19 bis, DPR n. 207/2010) nonché dalla possibilità di ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti fino alla soglia comunitaria (art. 253, comma 20 bis, D.Lgs. n. 163/2006).Resta confermata, naturalmente, la possibilità di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti fino a 1 milione di euro.

Pubblicazione di bandi ed avvisi di gara.

 Viene disposto il rinvio al 1 gennaio 2017 della norma che prevede la pubblicazione in forma telematica, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale (art. 7, comma 7) degli avvisi e bandi di gara.
 Questi ultimi, pertanto, dovranno continuare ad essere pubblicati su almeno due quotidiani (a diffusione nazionale e locale), con conseguente obbligo, in capo agli aggiudicatari, di rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, i costi di tale pubblicazione.
Disposizioni in materia di qualificazione del General Contractor.
 Viene prevista la proroga al 31 luglio 2016 sia del termine di cui all’articolo 189, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 che di quello previsto dall’articolo 357, comma 27, del d.p.r. n. 207/2010; ne consegue che, per la qualificazione  a contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa potrà essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA per tutte le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 luglio 2016; a questo fine, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, potranno documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute entro il 31 luglio 2016.
Con riserva di ulteriore approfondimento.