Milleproroghe 2020: le nuove misure per l’edilizia privata

Si riportano, di seguito, le proroghe che riguardano, in particolare, l’edilizia privata, contenute nel D.L. 30 dicembre 2019 n.162 (cd. Decreto “Milleproroghe 2020”) convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 2020, n.8, (G.U. n.51 del 29/2/2020 S.O. n.10).

 locazioni passive

Proroga sospensione aggiornamento dei canoni ai valori Istat –  (articolo 4 comma 2)

E’ stato prorogato anche all’anno 2020 (e quindi per il nono anno consecutivo) il divieto di adeguare alla variazione degli indici Istat i valori dei canoni di locazione degli immobili di proprietà privata dati in locazione alla pubblica amministrazione (comprese le autorità indipendenti e la Consob) e utilizzati per finalità istituzionali.

 

Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni

Ulteriori possibilità di utilizzo delle risorse (art. 13, comma 5-quinquies)

Viene integrata la disciplina della destinazione dei proventi dei titoli abilitativi (contributi di costruzione) e delle sanzioni pecuniarie previste dal DPR n. 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, contenuta nell’articolo 1, comma 460, Legge n. 232/2016, riconoscendo ai comuni ulteriori possibilità di spesa.

A decorrere dal 1° aprile 2020 i comuni potranno destinare le risorse non utilizzate, alla promozione di programmi di completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, dei piani di zona esistenti, “fermo restando l’obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l’adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d’obbligo da parte degli operatori”.

Si ricorda che l’attuale disciplina, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, vincola queste somme a:

  • realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
  • interventi di riuso e di rigenerazione;
  • interventi di demolizione di costruzioni abusive;
  • acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
  • interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
  • interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano;
  • spese di progettazione per opere pubbliche.

 

Programma di edilizia residenziale per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (art. 18 D.L. 152/1991)

Proroga ratifica Accordi di programma –  (articolo 13 comma 5 septies)

E’ stato prorogato al 31 dicembre 2022 il  termine per la ratifica degli accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (art. 18 D.L. n.152 del 13/5/1991). La modifica è intervenuta sul comma 7 dell’articolo 12 del D.L. 83/2012, in cui era prevista la possibilità, a favore dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata inclusi nel programma (art. 18 del D.L. 152/1991), di rilocalizzare gli interventi edilizi nella stessa Regione o in regioni confinanti (ma esclusivamente nei comuni capoluogo di Provincia).

Si ricorda che l’art. 18 del D.L. n. 152 del 13 maggio 1991 aveva dato avvio a un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata e con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio, con finanziamento pubblico ripartito tra edilizia agevolata ed edilizia sovvenzionata.

Sisma Centro-Italia

Proroga termini per deposito rifiuti/materiali da scavo – (art. 15, comma 7 sexies)

Sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 i termini, previsti dall’art. 28 del D.L. 189/2016, entro i quali, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, è possibile utilizzare le procedure derogatorie per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dai crolli, nonché per il trasporto ed il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative o altre opere provvisionali connesse a tale emergenza.