MIGLIORIE E RIBASSO – SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ I 29 SETTEMBRE 2025 N. 6436

Con tale sentenza viene ad essere precisato come la produzione di migliorie, in una gara con offerta economicamente più vantaggiosa, non possa che comportare un aumento del costo della manodopera contemplato dalla stazione appaltante in sede di gara.

Conseguentemente, qualora l’operatore economico dovesse offrire delle migliorie confermando però il costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante, la sua offerta non potrebbe che essere sottoposta “a verifica di congruità in forza del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023”.

Questo perché, nella fattispecie, si profilerebbe “un ribasso, da parte dell’aggiudicataria, per quanto sopra osservato, sul piano sostanziale, dei costi della manodopera stimati nella lex specialis di gara”, ribasso che, seppur senza dubbio ammissibile, comporta la necessità di addivenire alla verifica di congruità, essendo i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici in presenza dei quali la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell’anomalia.

In sintesi, per il TAR le migliorie, in effetti lavori aggiuntivi offerti dall’aggiudicataria, “non rientrano fra le prestazioni necessarie che la stazione appaltante ha considerato per compiere la sua stima preventiva dei costi della manodopera”.