Mancato collaudo – Sentenza Corte d’Appello di Catania, Sez. I n. 662 dell’11 maggio 2026

Con  l’interessante pronunciamento i giudici di appello hanno confermato, per la parte che qui interessa,  come il  mancato collaudo tecnico-amministrativo, in violazione del termine previsto dal capitolato speciale e dalla legge, integra un inadempimento grave della stazione appaltante ai sensi dell’art. 1455 c.c.

Questo stante il carattere essenziale del collaudo nell’esecuzione del contratto di appalto, essendo comunque da precisare come, nella fattispecie del giudizio, il ritardo si sia protratto per oltre 8 anni.  

I giudici hanno evidenziato come  l’affermazione, secondo cui la risoluzione per inadempimento non sarebbe “utile“, e dunque possibile, a causa dell’ultimazione dei lavori, non trovi alcun riscontro positivo (Cass. n. 22065/2022). 

Infatti “Nel caso in cui il contratto preveda espressamente un termine per il compimento delle operazioni di collaudo, e lo stesso trascorra senza che sia stato adottato alcun provvedimento, tale comportamento dev’essere considerato equivalente al rifiuto del collaudo e si traduce in un inadempimento della committente, con la conseguenza che l’appaltatore è legittimato ad agire in sede giurisdizionale per ottenere l’accertamento dell’estinzione della propria obbligazione ed il riconoscimento dei propri diritti, senza necessità di costituire preventivamente in mora l’amministrazione” (Cass. nn. 31595/2023, 1509/2015, 10377/2012, 1494/2001).

I termini per l’esecuzione del collaudo non sono  disponibili da parte della P.A., “la quale, al loro scadere, risulta così avere consumato, limitatamente a tali fini, il relativo potere pubblicistico, dovendosi equiparare il tardivo collaudo a rifiuto di collaudo o a mancato collaudo”(Cass. n. 29191/2025).

La sentenza precisa poi come l’appaltatore sia  legittimato a pretendere il saldo finale dei lavori interamente effettuati «in forza del diritto al risarcimento del danno ex art. 1453 c.c. — il quale deve ritenersi non limitato all’interesse negativo ma esteso all’interesse positivo — o, comunque, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum» (Cass. n. 22065/2022; n. 28022/2021). Quando l’appaltatore formuli tale pretesa in termini di “versamento del corrispettivo“.

Per quanto attiene poi alle eventuali pretese risarcitorie relative alle spese generali, ai costi di manutenzione e custodia del cantiere derivanti dal mancato collaudo le stesse richiedono “apposita prova, sia sull’an che sul quantum della pretesa” questo “senza che si possa provvedere, in mancanza, a liquidazioni equitative o forfetarie”. Non essendo applicabile per analogia la disciplina della sospensione illegittima dei lavori “nella quale l’appaltatore — dovendo ancora completare i lavori — è tenuto necessariamente a sostenere le spese di gestione del cantiere”.

Anche per il riconoscimento del  danno cd. “Curriculare” deve essere operata una dimostrazione in modo concreto e rigoroso, non essendo ipotizzabile una liquidazione in misura forfettaria in una percentuale al valore del contratto.

In ultimo la sentenza precisa come il DL sia responsabile nei confronti della stazione appaltante, qualora lo stesso ometta di predisporre il conto finale e la relazione, necessari per il collaudo, rispondendo però degli interessi maturati sulle somme dovute, e non già delle stesse.

Corte d’Appello Catania sez I 11_5_2026 n 662-1_260518_181809