Mancata stipula del contratto d’appalto

Il quesito della nostra associata, in relazione alla possibilità di esperire azioni per ottenere il risarcimento danni per la mancata stipula di un contratto di appalto, a seguito dell’aggiudicazione disposta, merita una preventiva precisazione.
Infatti la risposta, per non essere mera astrazione, non può prescindere dall’apprezzamento degli aspetti concreti della vicenda, con particolare riferimento all’importo dell’aggiudicazione, pari nella fattispecie ad Euro 64.088,80 al netto del ribasso d’asta.
Fatte salve le azioni che possono essere esperite a seguito della sottoscrizione del contratto, per mancata consegna dei lavori, è stata controversa la possibilità di configurare responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 1337 cc, e quando la risposta è stata positiva, la questione si è incentrata sul momento concretante detta responsabilità.
In linea generale il Consiglio di Stato ha ravvisato la violazione delle regole di correttezza che presiedono alla formazione del contratto, dopo la scelta del contraente, quando sussiste cioè un’aggiudicazione definitiva (vedasi per tutte CdS sez V n 3393/2010 e n. 6489/2010).
Si ricorda come la responsabilità precontrattuale debba essere almeno avallata da un comportamento omissivo o comunque palesante colpa, in quanto la PA, pur intervenuta l’aggiudicazione definitiva, ben può revocare la stessa ai sensi dell’art. 21 comma quinques della Legge 241/999 “ Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”. In tale ipotesi peraltro “Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo”.
Nel caso in esame, come prospettato dalla Vostra associata, le motivazioni sottese alla mancata stipula non rientrerebbero nei confini che possono, legittimamente, comportare la revoca di aggiudicazione, ben potendo quindi la questione essere oggetto di azione per ottenere il risarcimento del danno.
Deve però essere sottolineato come il richiamato importo dell’aggiudicazione, consigli una prudenza soggettiva, anche in relazione alle somme, comunque risibili in quanto in percentuale dell’appalto (esperito peraltro con il criterio del massimo ribasso) che si potrebbero ottenere all’esito positivo di un giudizio, comunque lungo.
Poiché iniziato un procedimento amministrativo sussiste l’obbligo di concludere lo stesso, si consiglia di produrre, ove già non effettuato, un’apposita diffida rivolta all’ANAS, da parte della Vostra associata, al fine di pervenire alla stipula del contratto.
Questo anche perché, dalla documentazione in atti, non risulterebbe neppure una comunicazione dell’ANAS in relazione ai motivi temporanei ostativi alla stipula.
All’esito di tale diffida potrà essere scelta ed adottata una linea d’azione potendo, prendere spunto da quanto eventualmente comunicato a riguardo dell’impossibilità a stipulare, o rilevare il silenzio omissivo a riguardo.