Maggiorazioni sanzioni in caso di recidiva

 L’INL, con l’allegata nota n. 1148/19, ha fornito un approfondimento in merito a quanto indicato nella circolare n. 2/19, già oggetto della comunicazione Ance del 18 gennaio 2019, in relazione alle maggiorazioni delle sanzioni previste dalla “Legge di Bilancio 2019”.
In particolare, l’Ispettorato ha ritenuto opportuno fornire un chiarimento rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 445, lettera e, della L. n. 145/18, che ha disposto che: “le maggiorazioni siano raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”, introducendo un’ipotesi di recidiva.
 
Tale disposizione è volta a sanzionare la reiterazione dei “medesimi illeciti”, cioè l’ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio dallo stesso destinatario di sanzioni nell’ambito della medesima impresa, identificato nel “trasgressore” per le violazioni amministrative e nel “datore di lavoro” per le violazione previste dal D.Lgs. n. 81/08.
 
Essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente deve essere interpretato nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito, per il quale si procede al calcolo della sanzione.
 
Ai fini della recidiva occorre far riferimento agli illeciti definitivamente accertati, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza in riferimento all’art. 8 bis della L. n. 689/1981, ovvero quelli per i quali sia:
–          scaduto il termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione, ex art. 18 L. n. 689/1981;
–          pagata la sanzione ingiunta;
–          passata in giudicato la sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.
 
Fermo restando che non dovranno essere considerate, ai fini  dell’applicazione dell’aumento legato alla recidiva le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, in diffida o a seguito di prescrizione, l’INL ha chiarito che, nell’ambito degli illeciti pregressi, rilevanti ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni per recidiva, sono compresi anche quelli commessi prima del 1° gennaio 2019.