Legge europea: alla Camera dei Deputati l’approvazione definitiva

L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in via definitiva, in seconda lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015” (DDL 3821/C, Relatore l’On.  Paolo Tancredi del Gruppo parlamentare Area Popolare (NCD-UDC).
 Il testo, come approvato, contiene, tra l’altro:
norme volte a sanare la procedura d’infrazione 2013/4212 avviata dalla Commissione UE  nei confronti dell’Italia per aver imposto alle Società Organismi di Attestazione (SOA) l’obbligo di avere la sede legale in Italia. In particolare, viene previsto, a modifica dell’art. 64 del DPR 207/2010, che tali Società abbiano in Italia una sede qualsiasi anche solo operativa;
-norme in materia di comunicazioni di aiuti di stato di cui alla L 234/2012. In particolare, a modifica dell’art.45 della legge viene previsto che le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, predispongono la stessa secondo le modalità prescritte dalle norme europee e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica (anziché provvedere direttamente all’inoltro alla Commissione Europea). Quest’ultimo effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica. Il successivo inoltro della notifica alla Commissione è effettuato conformemente alla normativa europea (attualmente dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004). Le modalità di attuazione delle norme sono demandate ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi con il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro per lo sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Viene, altresì, modificato l’art.48 della l.234, prevedendo che, a seguito della notifica di una decisione di recupero di aiuti di stato, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un Commissario straordinario, che individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento;
disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. In particolare, viene disposto che le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri possono essere designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico. Viene, altresì, precisato, che resta fermo l’obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione.
 –norme in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, con cui a modifica dell’art.29, comma 3, del D.Lgs 276/2003, si precisa che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda (caso EU Pilot 7622/15/EMPL);
 –norme sul titolo esecutivo europeo, con cui si prevede che l’autorità che ha formato l’atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l’esecuzione forzata dell’atto stesso negli Stati membri dell’Unione europea. In ogni caso in cui l’autorità che ha formato l’atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvederà l’autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati;
ulteriori norme del testo riguardano, altresì: l’attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (procedura di infrazione 2016/0106); l’attuazione della direttiva UE 2015/2060, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi; l’indennizzo in favore delle vittime di reati internazionali violenti (tra i quali è previsto anche il caporalato) in attuazione della Dir. 2004/80/CE (procedura di infrazione 2011/4147); il finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali.