Legge di Bilancio 2017 – Strutturale l’esonero dal contributo di licenziamento in edilizia

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 – Supplemento ordinario n. 57, la Legge di Bilancio 2017 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) nella quale si segnalano, per quanto di interesse, alcune disposizioni introdotte in materia di lavoro.

Esonero dal contributo di licenziamento – Art.1, comma 164
E’ stata introdotta la norma, fortemente auspicata dall’Ance, che, nel modificare l’art. 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge c.d. “Fornero”), rende strutturale l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento1 nei casi di “interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere” (Cfr. Comunicazione Ance del 28/11/2016).

Sul punto, si rammenta che detto contributo non era dovuto fino al 31 dicembre 2016 per effetto della proroga operata dal decreto legge n. 210/2015 (c.d. “Millleproroghe”), così come richiesto in tale occasione dall’Ance, seppur in via subordinata rispetto alla strutturalità del suddetto esonero.

L’Ance era infatti intervenuta più volte, sia al livello parlamentare che governativo, per rilevare la necessità di esonerare il settore delle costruzioni da tale gravoso onere, in virtù della tipicità delle lavorazioni edili, fortemente caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori, dal continuo avvicendarsi delle fasi lavorative e, quindi, dalla frequente apertura e chiusura dei cantieri.

Ciò avrebbe determinato, pertanto, un continuo ed oneroso esborso da parte delle imprese del settore, peraltro già gravate da una forte crisi economica.

Era stato più volte rilevato, inoltre, che la frammentazione nonché la mutevolezza degli insediamenti produttivi, dovuta alla mobilità dei cantieri e alla stagionalità del ciclo produttivo, favoriscono la mobilità dei lavoratori che, seppur licenziati a seguito del completamento di un’attività o per la chiusura di un cantiere, spesso vengono in breve tempo reimpiegati in altri cantieri.

Al riguardo, si rammenta che già l’Aula della Camera dei Deputati aveva approvato, in fase di definizione della Legge di Stabilità 2016, l’ODG n. 9/3444-A/268 che impegnava il Governo a “valutare l’opportunità di intervenire rapidamente, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere l’esonero del contributo di cui all’art. 2, comma 34, della legge n. 92/2012, permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro paese”.

Inoltre, anche nell’ambito del decreto c.d. “Milleproroghe” che, come detto, aveva prorogato l’effetto dell’esonero per tutto il 2016, era stato approvato un ordine del giorno, G2-quater.2 che impegnava il Governo a “porre in essere opportuni provvedimenti normativi, con la predisposizione di apposite risorse, finalizzati alla messa a regime della norma prorogata (…)”.

Da ultimo, le Commissioni Lavoro della Camera e del Senato, nel rendere il parere allo Schema di D.Lgs recante “disposizioni integrative e correttive dei decreti del c.d. Jobs Act” (Atto 311), avevano rilevato l’opportunità di rendere strutturale l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento, sia nei casi di cambio appalto che nel settore edile, dato il continuo avvicendarsi delle fasi lavorative.
Pertanto, con l’inserimento, all’art. 1, comma 164 del testo in esame, della norma di modifica della disposizione contenuta nella c.d. Legge Fornero, che prevede la sostituzione, all’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, delle parole: «Per il periodo 2013-2016» con le parole «A decorrere dal 1º gennaio 2013» è stato strutturalmente abrogato il c.d. “contributo di licenziamento” in edilizia.

Ciò determinerà, in tale ipotesi, un risparmio per le imprese quantificabile, per ciascun lavoratore, in una cifra tra 500 € e quasi 1500 €, variabile a seconda dell’anzianità di servizio.

Ape sociale – Art. 1, commi da 179 a 183
Si evidenzia, inoltre, tra le misure contenute nel testo, l’introduzione, all’art.1, commi 179 – 183, della disposizione in materia di “APE sociale”.

In particolare, è stata prevista, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 – al 31 dicembre 2018, un’indennità, c.d. “Ape sociale”, per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Tale indennità è riconosciuta agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, in possesso dei seguenti requisiti:

  1. stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione per giusta causa e con anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  2. assistenza da almeno 6 mesi, del coniuge o parente di primo grado con handicap in situazione di gravità e con anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  3. riduzione della capacità lavorativa, superiore o uguale al 74%, con anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  4. effettuazione in ragione di subordinazione, da almeno 6 anni in via continuativa, di attività lavorative “particolarmente difficoltose e rischiose” indicate nell’allegato C e con anzianità contributiva di almeno 36 anni.

La concessione dell’indennità, erogata mensilmente su 12 mensilità nell’anno e pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa e non spetta a chi è già titolare di altri trattamenti pensionistici.

L’importo massimo mensile è di 1.500 € e non è soggetto a rivalutazione.

Il beneficiario decade dal diritto all’indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Le professioni che rientrano in tale casistica e riportate nell’Allegato C interessano, tra gli altri, gli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici e i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.

Al riguardo, si evidenzia che l’Ance è intervenuta in sede parlamentare rilevando, oltre alla non idonea equiparazione tra le suddette attività e talune altre attività elencate nell’allegato stesso non caratterizzate dallo stesso livello di rischiosità e “usura”, anche per richiedere la revisione delle condizioni utili al raggiungimento del requisito pensionistico in edilizia.

Ciò in quanto la vita lavorativa di un operaio, sottoposto ad un’attività che fa della categoria stessa tra le più usuranti dal punto di vista fisico, non consente un agevole raggiungimento degli anni previsti dalle attuali disposizioni, anche in virtù della discontinuità lavorativa tipica del settore delle costruzioni.

La suddetta proposta non ha trovato, però, accoglimento, anche a seguito degli esiti dell’iter parlamentare del testo in esame.

Detassazione dei premi di produttività – Art. 1, commi da 160 a 162
Con riferimento, poi, alla detassazione dei premi di produttività per sostenere la contrattazione di secondo livello, con una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali al 10%, è stato previsto un innalzamento dei limiti dell’imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro), nonché un incremento della soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui).

Previsto, inoltre, l’innalzamento del premio, dai precedenti 2500 euro ai 4.500 euro, nel caso in cui l’impresa preveda la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del lavoro.

Introdotte poi nuove forme di welfare aziendale ammesse in sostituzione dei premi di produttività, senza concorrere alla formazione del reddito e senza applicare la tassazione al 10%:

  • contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se eccedenti il limite di 5 mila 164,57 euro indicato nell’articolo 8 del D.Lgs 252/2005;
  • contributi di assistenza sanitaria, anche se eccedenti il limite di 3 mila 615,20 euro previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera a, del Tuir;
  • valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se eccedenti il tetto di 2 mila 65,83 euro.

Esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato – Art.1, commi da 308 a 310
Confermato, anche per l’anno 2017, l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma con importanti differenze rispetto agli anni precedenti.

In particolare, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 dicembre 2018, anche con contratto di apprendistato.

L’esonero, a differenza del passato, spetta ai datori di lavoro che procedano a nuove assunzioni a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che svolgono presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, per un periodo:

  • pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, co. 33, della L. n. 107/15;
  • ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.Lgs n. 226/05;
  • ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 86 dell’11 aprile 2008;
  • ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L’esonero si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Incentivi assunzioni disabili – Art. 1, comma 251
Prevista la riattribuzione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13, co. 4, della L. n. 68/99), già trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l’occupazione dei disabili (art. 14, co. 1, della medesima L. n. 68/99).

Tali risorse saranno prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1º gennaio 2015 e non coperte dal predetto Fondo.

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore – Art. 1, comma 354
Previsto l’incremento a due giorni per l’anno 2017 e a quattro giorni per l’anno 2018 della durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

Per l’anno 2018 al padre lavoratore è riconosciuto un ulteriore giorno di astensione, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Cumulo dei periodi assicurativi – Art. 1, commi da 195 a 198
Prevista la possibilità, per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione, indipendentemente dal fatto che siano già in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.

Tale facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto abbia i requisiti anagrafici previsti e il requisito contributivo, ovvero, indipendentemente dal requisito anagrafico, abbia maturato l’anzianità contributiva prevista.

Nei casi di esercizio di tale facoltà di ricongiunzione da parte dei soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono il raggiungimento del trattamento pensionistico, sono consentiti il recesso e la restituzione di quanto già dovuto, solo se non sia stato perfezionato il pagamento dell’importo integrale.

Coloro che hanno presentato la richiesta di pensione in totalizzazione prima dell’entrata in vigore della norma e per i quali il procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico come previsto dal comma 1, comma 239 della L. n. 228/2012, come modificato.

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[1]Art. 2, comma 31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30