Legge di bilancio 2017: al via il maxi-fondo per la riqualificazione urbana

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57), la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Legge di Bilancio 2017 che, tra le misure di interesse per il mercato privato delle costruzioni, prevede:

  • L’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un maxi-fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 140). Le somme stanziate sono ingenti e cioè:

–          1.900 milioni/€ per l’anno 2017

–          3.150 milioni/€ per l’anno 2018

–          3.500 milioni/€ per l’anno 2019

–          3.000 milioni/€ per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032

Potranno essere finanziati, tra l’altro, interventi nei seguenti settori:

–          difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

–          prevenzione del rischio sismico;

–          eliminazione delle barriere architettoniche;

–          investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Le somme pertanto potranno essere utilizzate per il finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del “Programma straordinario periferie”, varato dal Governo con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 974 – 978), il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto lo scorso 29 agosto.

L’utilizzo dei fondo viene disposto di volta in volta mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che indicano, tra l’altro, gli interventi da finanziare e i relativi importi.  

Sempre in merito al Programma straordinario periferie, si prevede inoltre che, al fine di garantire il completo finanziamento degli interventi selezionati, ad integrazione delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 140, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (art. 1, comma 141).

Gli interventi finanziati in base ai commi 140 e 14 saranno monitorati ai sensi della Legge 229/2011 sulle procedure di monitoraggio dell’attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti (art. 1, comma 142).

  • La destinazione, a decorrere dal 1º gennaio 2018, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previsti dal Dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in via esclusiva e senza vincoli temporali a:

–          realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,

–          risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate,

–          interventi di riuso e di rigenerazione,

–          interventi di demolizione di costruzioni abusive

–          acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico

–          interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio (art. 1, comma 460).

Per gli anni 2016 e 2017 è in vigore l’art. 1, comma 737 della Legge 208/2015 (stabilità 2016) che prevede la possibilità per i comuni di destinare tali proventi al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione di opere pubbliche.

Il successivo comma 461 dell’art. 1 dispone poi, a partire dal 1 gennaio 2018, l’abrogazione dell’art. 2, comma 8 della Legge 244/2007. Si tratta della norma che dal 2008 al 2015 ha permesso la destinazione di una quota non superiore al 50% dei proventi dei titoli e delle sanzioni edilizie per il finanziamento delle spese correnti dei comuni.

 

In Allegato l’art. 1, commi 140,141,142,460,461 della legge 232/2016

 

Legge di bilancio 2017 – al via il maxi-fondo per la riqualificazione urbana ALL Ldi bil 2017_ n 232_2016_c140 141 142 460 461