LEGGE BILANCIO 2026 – Legge 30 Dicembre 2025 n.199 – Novità in tema di adeguamento prezzi dall’anno 2026

La Legge di Bilancio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dopo l’approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati e diventa pienamente operativa dal 1° gennaio 2026. Con la pubblicazione si conclude l’iter formale della manovra finanziaria e si apre la fase applicativa delle nuove misure che incidono su famiglie, imprese e contribuenti. Contestualmente è stato pubblicato anche il decreto sulla sicurezza sul lavoro, già entrato in vigore, mentre resta in attesa di promulgazione e pubblicazione il decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei ministri l’11 dicembre

Con la Legge di Bilancio è stata profondamente modificata la disciplina dell’adeguamento prezzi a decorrere dal 01 Gennaio 2026, in relazione agli appalti aventi termine di presentazione delle offerte entro il 30 Giugno 2023 e quindi non ricadenti nella revisione prezzi recata dal Decreto Legislativo 36/2023.

In effetti i commi da 490 a 494 dell’art.1 della disposizione in parola stabiliscono la nuova procedura.

In primo luogo, l’adeguamento dei prezzi per siffatti appalti diventa sistematico, trovando applicazione sino a conclusione dei relativi lavori, non necessitando il rinnovo di anno in anno sinora avvenuto.

Per altro verso viene previsto che l’adeguamento debba essere coevo alla contabilizzazione correlata ai vari SAL di ogni appalto, contemplando come, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Poiché i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei Prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, non sono riconosciuti nella loro interezza, bensì nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell’80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, è chiaro come, pur nell’unitarietà di ogni SAL 2026, lo stesso dovrà essere predisposto per fasi, una inerente la contabilizzazione con i prezziari di appalto, l’altro con i prezziari aggiornati, apprezzando di quest’ultima solo l’80 ovvero il 90% e provvedendo alla sommatoria con l’importo precedente.

Inoltre poiché la novità trova applicazione per i lavori eseguiti nel 2026, qualora vi dovesse essere un SAL che dovesse comprendere anche l’anno trascorso, sarà necessario una differenziazione della contabilità, al fine di sottoporre alla nuova disciplina solo quanto realizzato nel 2026.

Pur se la normativa è silente a riguardo, si ritiene di dover considerare la disciplina degli NP, rispetto all’adeguamento, per come recata dai vari ed unanimi pronunciamenti del MIT.

Ulteriore novità è la scomparsa del Fondo Ministeriale e quindi dell’intervento dello Stato ai fini del finanziamento delle risorse per l’adeguamento, le quali dovranno essere reperite: a) tra gli imprevisti del quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70%, salvo quelle già utilizzate; b) le somme dei ribassi d’asta se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

Nel caso, molto probabile, di incapienza di tali fondi è previsto, tra l’altro, il ricorso ad economie derivanti da varianti in diminuzione del medesimo intervento.

È di tutta evidenza come, non sussistendo più risorse finanziarie esogene, unica possibilità di applicare correttamente ed uniformemente la novellata disciplina sarà nel considerare la stessa obbligatoria e non discrezionale, necessitando a riguardo un pronunciamento ANAC e/o MIT.

Tutto ciò al fine di imporre alle stazioni appaltanti l’obbligo di reperimento delle risorse nell’ambito di quelle delineate dalla norma, ovvero di determinare pari obbligo di operare varianti in diminuzione.