Le novità del mod. IVA 2026

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha approvato il mod. IVA 2026, utilizzabile per la dichiarazione relativa al 2025.
Dall’esame del nuovo modello si riscontrano le seguenti novità:

  • “sdoppiamento” del rigo VE38 relativo alle operazioni soggette allo split payment, con indicazione separata delle prestazioni di trasporto merci / servizi di logistica per le quali l’IVA è versata dal committente;
  • introduzione del nuovo rigo VJ30 riservato all’indicazione, da parte dei committenti, delle prestazioni di trasporto merci / servizi di logistica per le quali hanno versato la relativa IVA;
  • modifica delle modalità di compilazione del rigo VA15 per il quale ora è prevista la barratura nel caso in cui la società sia “di comodo”.

ll nuovo modello della dichiarazione IVA annuale (mod. IVA 2026) è stato predisposto con la consueta

struttura modulare. Di seguito sono evidenziate le novità apportate dall’Agenzia delle Entrate al nuovo modello.

QUADRO VA

Avendo “preso atto” che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 7.3.2024, relativa alla causa C-341/22 ha sancito, di fatto, la disapplicazione delle limitazioni all’utilizzo / rimborso del credito IVA previste dal comma 4 dell’art. 30, Legge n. 724/94, l’Agenzia specifica (ora) che il rigo VA15 va barrato (in luogo dell’utilizzo dei precedenti codici da 1 a 4) dalle società che risultano “di comodo”.

QUADRO VE

Nel quadro VE il rigo VE38 è stato “sdoppiato” con l’introduzione dei campi 2 e 3. In particolare:

  • campo 1, vanno indicate (come nel mod. IVA 2025) le operazioni soggette a split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72;
  • campo 2 e campo 3, va riportato rispettivamente l’imponibile e l’imposta relativa alle prestazioni di trasporto merci / servizi di logistica per le quali l’IVA è versata dal committente, a seguito dell’invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposita Comunicazione di opzione.

QUADRO VJ

Il quadro VJ è stato ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” e suddiviso nelle seguenti Sezioni:

  • Sezione 1, dedicata alla determinazione dell’IVA relativa a particolari tipologie di operazioni, per le quali l’IVA è dovuta dall’acquirente / committente (contiene i righi da VJ1 a VJ19, analoghi a quelli del mod. IVA 2025);
  • Sezione 2, riservata all’indicazione degli acquisti (imponibile e IVA) di servizi da parte delle imprese di trasporto / movimentazione merci e logistica per i quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente (nuovo rigo VJ30).

QUADRO VX

In conseguenza alla nuova modalità di compilazione del predetto rigo VA15, nel quadro VX è stato eliminato lo specifico riquadro riservato all’attestazione delle “società operative” (ossia, dell’assenza dei requisiti che qualificano la società di comodo).

QUADRO VW

In conseguenza alla nuova modalità di compilazione di rigo VA15, collegata con la disapplicazione delle limitazioni all’utilizzo / rimborso del credito IVA, nel quadro VW riservato alla liquidazione IVA di Gruppo, è stato soppresso il rigo VW21 utilizzato nel mod. IVA 2025 per “estromettere” i crediti trasferiti da società “di comodo”.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione IVA relativa al 2026 va presentata, in via telematica, direttamente / tramite un intermediario abilitato, entro il 30.4.2026.

comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA

In base all’art. 21-bis, DL n. 78/2010, è possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA di ottobre / novembre / dicembre 2025 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2025 (soggetti trimestrali) con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP.

In tal caso il mod. IVA 2026 comprensivo del quadro VP va inviato entro il 2.3.2026 (il 28.2 cade di sabato). È possibile inviare / integrare / correggere i dati omessi / incompleti / errati compilando:

  • il quadro VP, se il mod. IVA 2026 è presentato entro il 2.3.2026 (il quadro VH non va compilato in assenza di dati da inviare / integrare / correggere relativamente al primo, secondo e terzo trimestre 2025);
  • il quadro VH, se il mod. IVA 2026 è presentato dal 3.3.2026.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2025

L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e richiede l’apposizione del visto di conformità.

Così, ad esempio, presentando il mod. IVA 2026 in data 6.3.2026 l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2025 per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato dal 16.3.2026.

L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2025 per importi fino a € 5.000 può essere effettuato a partire dall’1.1.2026.

L’art. 14, D.Lgs. n. 1/2024, c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari” ha aumentato da € 50.000 a € 70.000 la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA a favore dei soggetti ISA che usufruiscono dei benefici premiali collegati al punteggio di affidabilità ottenuto.

Con il Provvedimento 11.4.2025 l’Agenzia delle Entrate ha confermato le seguenti fattispecie con una graduazione del beneficio.

Punteggio di affidabilità

Esonero visto di conformità per la compensazione

del credito IVA 2025

Almeno pari a:

  • 9 per il 2024
  • 9 me dia 2023 – 2024

Per un importo non superiore a € 70.000 annui.

Inferiore a 9 ma almeno pari a:

  • 8 per il 2024
  • 8,5 medi a 2023 – 2024

Per un importo non superiore a € 50.000 annui.

L’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA per un importo non superiore a € 70.000 annui, come evidenziato nelle istruzioni del mod. IVA 2026, spetta anche ai soggetti ISA che hanno aderito al CPB.

Infatti, in base all’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024 ai predetti soggetti sono riconosciuti i benefici premiali di cui all’art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017.

I soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025/2025-2026 possono quindi beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2025.

RICHIESTA RIMBORSO CREDITO IVA 2025

Anche per la richiesta di rimborso del credito IVA 2025, il mod. IVA 2026 va presentato entro il 30.4.2026 previa compilazione del quadro VX.

Il citato art. 14 ha aumentato da € 50.000 a € 70.000 anche la soglia di esonero dall’apposizione del visto di conformità / prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA.

Con il predetto Provvedimento l’Agenzia ha confermato le seguenti fattispecie con una graduazione del beneficio.

Punteggio di affidabilità

Esonero visto di conformità / prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA 2025

Almeno pari a:

  • 9 per il 2024
  • 9 media 2023 – 2024

Per un importo non superiore a € 70.000 annui.

Inferiore a 9 ma almeno pari a:

  • 8 per il 2024
  • 8,5 media 2023 – 2024

Per un importo non superiore a € 50.000 annui.

I soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025/2025-2026 possono quindi beneficiare dell’esonero dal visto di conformità / prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA 2025.

TERMINI DI VERSAMENTO SALDO ANNUALE

Il saldo risultante dal mod. IVA 2026 va versato entro il 16.3.2026 sempreché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10), tenendo presente che è possibile:

  • effettuare il versamento in forma rateale (ogni rata successiva alla prima va maggiorata degli interessi dello 0,33% mensile).

Il termine ultimo per completare la rateizzazione, in base all’art. 20, D.Lgs. n. 241/97, come modificato dall’art. 8, D.Lgs. n. 1/2024, è stato differito dal 30.11 al 16.12. Di fatto, al contribuente è consentito di rateizzare il saldo IVA in un numero massimo di 10 rate;

  • differire il versamento al termine previsto per le imposte dovute dalla dichiarazione dei redditi (30.6) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3;
  • beneficiare anche dell’ulteriore differimento previsto per le imposte dirette (al 30.7) applicando un ulteriore 0,40%, come riconosciuto dall’Agenzia nella Risoluzione 20.6.2017, n. 73/E.

In presenza di un saldo IVA 2025 a debito il cui pagamento è differito al 30.6.2026 e di crediti da utilizzare in compensazione (ad esempio, credito IRPEF), la maggiorazione va applicata esclusivamente all’ammontare non compensato.