Le Migliorie – Quesiti
- Nelle procedure con progetto economicamente più vantaggioso, prima dell’inizio dei lavori deve essere effettuato un progetto esecutivo delle migliorie ?
- Chi ha l’onere della redazione del progetto esecutivo, l’impresa o la D.L.?
- Si possono iniziare i lavori senza tali elaborati?
- Chi approva tali elaborati?
- La richiesta del D.L. di iniziare i lavori con urgenza , senza gli esecutivi, o comunque senza la specifica approvazione delle campionature dei materiali, può dare diritto al D.L. di richiedere variazioni a fine lavori, seppure in modalità ancora indefinite?
Al fine di fornire una risposta esauriente è necessario operare alcune preliminari osservazioni:
- Si presume come la questione sollevata dalla Vostra associata non riguardi i casi contemplati dall’art. 53 comma 2 lett. b) e c) del Decreto Legislativo 163/2006, cioè quelli in cui l’Amministrazione Appaltante pone a base di gara una progettazione preliminare ovvero definitiva, restando affidato all’aggiudicatario il compito non solo dell’esecuzione, ma anche quello progettuale;
- Pur se tali fattispecie rientrano anch’esse, nel novero degli appalti affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il richiamo all’istituto delle “migliorie” conduce a ritenere che la problematica attenga ad un progetto esecutivo posto a base di gara rispetto al quale i concorrenti possono presentare, nei limiti di quanto espresso negli elaborati di gara, proposte migliorative. Queste ultime sono apprezzate dall’apposita Commissione, nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi cosiddetti qualitativi, ben potendo la stessa escludere in tutto od in parte detti miglioramenti, se ritenuti non congrui;
- Le migliorie si differenzino dalle varianti perché possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati “aperti” a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione del pregio delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione.
- Le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara ex art. 76 d.lgs. n. 163/2006, con individuazione dei relativi requisiti minimi (comma 3 della citata disposizione),
Inquadrata la questione è da considerare:
- Come il Disciplinare di gara dovrebbe contenere l’obbligo della produzione in sede di offerta di elaborati esecutivi relativi alle migliorie proposte dal concorrente rispetto al progetto posto a base di gara, comprensivi di computo metrico estimativo di riferimento (questa ultima previsione anche al fine di ponderare la validità tecnico economica delle modifiche migliorative, che il concorrente offre, a parità dell’importo scaturente dal ribasso);
- Consegue come il provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace dovrebbe comportare anche l’approvazione delle migliorie e dei sottesi elaborati per rendere immediatamente eseguibile l’opera anche per gli effetti dell’art. 106 del DPR 207/2010;
- La predisposizione degli elaborati esecutivi delle migliorie compete quindi all’appaltatore;
- L’approvazione degli elaborati spetta all’organo che ha competenza rispetto all’aggiudicazione, quindi al Dirigente Responsabile;
- Pur se è possibile la consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art.11 del Decreto Legislativo 163/2006, la stessa presuppone comunque l’avvenuta aggiudicazione definitiva efficace e quindi l’approvazione del progetto dell’opera, ivi comprendendo gli elaborati sottesi alle migliorie;
- Qualora per un’anomalia procedurale la lex specialis non avesse previsto la necessità di produrre gli elaborati esecutivi delle migliorie, e quindi l’aggiudicazione fosse stata disposta nelle more della loro acquisizione, sarà comunque necessario predisporre ed inoltrare al RUP ed alla Direzione Lavori la documentazione in parola, prima dell’inizio dei lavori;
- In ogni caso, nei limiti predetti, la consegna dei lavori in urgenza, cioè nelle more della stipula del contratto, presuppone, ex art. 11 del Decreto Legislativo 163/2006, che il Direttore Lavori individui le opere da eseguire sino a detta stipula;
- Si può al limite configurare l’ipotesi, comunque irrituale, di prescrizione di immediata esecuzione anche in assenza di approvazione delle migliorie, valendo questo però solo se tale esecuzione non riguardi le medesime migliorie;
- Pur nella residuale ipotesi descritta non si potrebbe ammettere che la carenza di produzione degli elaborati si protragga sino ad ultimazione dei lavori, non essendo quindi configurabile una potestà di richiedere variazioni se non nell’immediatezza;
- Per quanto attiene all’accettazione dei materiali la stessa è una competenza precipua ed esclusiva del Direttore Lavori, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del DPR 207/2010, la stessa deve comunque ritenersi definitiva, ex art. 167 comma 2 medesimo Decreto, solo dopo la posa in opera, fatte salve le prerogative della stazione appaltante in sede di collaudo;
- E’ chiaramente un obbligo dell’appaltatore produrre preventivamente la campionatura dei materiali, nel rispetto delle specifiche previsione e disciplina del CSA, ma qualsiasi ritardo nell’approvazione o di diniego illegittimo, da parte del Direttore Lavori, può comportare l’insorgere di oneri risarcibili.