Le detrazioni edilizie fruibili nel 2026

La Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, ha previsto la proroga per l’anno 2026 delle aliquote di maggior favore (50%-36%) relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, nonché del cd. “bonus arredo”.
Tuttavia, non sopravvivono oltre il 2025 (se non in casi circoscritti), il superbonus e la detrazione del 75% per interventi di superamento ed eliminazione delle barriere archiettoniche.

Rispetto a pochi anni fa, il paniere delle detrazioni edilizie attualmente ancora fruibili si è ridotto drasticamente e, salvo nuovi interventi normativi, è destinato a ridursi ulteriormente nei prossimi due anni: nel 2026, infatti, i contribuenti che intendono effettuare interventi edilizi sui propri immobili potranno godere di poche tipologie di detrazioni, e, nella generalità dei casi, di due sole aliquote (50% o 36%).

Con la Legge di Bilancio 2025, di modifica degli articoli 14 e 16, D.L. n. 63/2013, era stato infatti disposto che, per il 2025 , le detrazioni spettanti per:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio ,
  • interventi di riqualificazione energetica (cd. ecobonus) nonché
  • interventi di adozione di misure antisismiche , anche con riduzione del rischio sismico ,

fossero attribuite con aliquota del 36%, innalzata al 50%, per gli interventi eseguiti sull’ abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento.

Per le spese sostenute nel 2026 e 2027 , era invece prevista l’applicabilità dell’ aliquota “ordinaria” del 30% , innalzata al 36% per gli interventi sull’ abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento (es. usufruttuari).

Il comma 22 , Legge 30 dicembre 2025, n, 199 , Legge di Bilancio 2026, intervenendo nuovamente sul D.L. n. 63/2013, dispone che, per il 2026 , le detrazioni edilizie siano ancora attribuite secondo la disciplina più favorevole prevista per il 2025 , pertanto, con le aliquote del 36% e 50%, di fatto posticipando di un anno (al 2027) l’entrata in vigore delle aliquote ridotte del 30% e 36%.

Inoltre, con il medesimo comma 22, la Legge di Bilancio proroga per il 2026 , alle stesse condizioni previste per il 2025, il cd. bonus arredo .

Si segnala che, in assenza di specifiche previsioni, non risulta invece prorogata al 2026 e anni successivi la detrazione del 75% di cui all’articolo 119-ter, D.L. n. 34/2020, per interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche .

Il superbonus , infine, non è più esercitabile nella generalità dei casi; a determinate condizioni è tuttavia prevista la possibilità di fruirne anche per le spese 2026 esclusivamente in relazione ad interventi eseguiti in specifici comuni colpiti da eventi sismici , per la quota eccedente i contributi per la ricostruzione.

(*) Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente sempre al 50%

Detrazione per recupero del patrimonio edilizio

Il comma 55, art. 1, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) era intervenuto sulla disciplina della detrazione per interventi di recupero edilizio , di cui all’art. 16-bis, TUIR, così come modificata dall’art. 16, D.L. n. 63/2013, prevedendo che la stessa venisse attribuita:

  • per le spese sostenute nel 2025, con aliquota del 36%, nel limite di spesa di € 96.000 .
    Se l’intervento è eseguito sull’ abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, la percentuale di detrazione è innalzata al 50% , con limite di spesa invariato. I detentori dell’immobile e i familiari/soggetti conviventi , possono godere del beneficio solo con aliquota “base” del 36%;
  • per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027, con aliquota del 30% , nel limite di spesa di € 96.000 .
    Anche in questo caso è prevista una misura di maggior favore qualora l’intervento sia eseguito sull’ abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento (es. usufruttuari): la percentuale di detrazione è infatti pari al 36% con limite di spesa invariato.

Come anticipato, il comma 22, art. 1, Legge di Bilancio 2026, ha esteso la disciplina di favore prevista per il 2025 anche alle spese sostenute nel 2026 : l’ulteriore riduzione delle aliquote (30%, 36% nel caso di interventi sull’abitazione principale da parte del proprietario o titolare di diritto reale ) entrerà quindi in vigore per il solo periodo di imposta 2027 .

Dal 2028 e fino al 2033 l’aliquota di detrazione per recupero edilizio si assesterà sul 30% ed il limite di spesa sarà ridotto a € 48.000 . Salvo nuove modifiche alla disciplina dell’art. 16-bis, TUIR, l’aliquota dovrebbe quindi tornare al 36% dal 2034.

Due contribuenti (reddito inferiore a € 75.000,00) eseguono nel 2026 interventi di ristrutturazione detraibili su di un unico appartamento adibito per entrambi ad abitazione principale. L’immobile è di proprietà del primo contribuente ed è detenuto dal secondo in forza di un contratto di comodato gratuito.

Il limite di spesa agevolabile, essendo riferito all’unità immobiliare, ammonta complessivamente ad € 96.000,00; ogni soggetto potrà fruire della detrazione considerando un importo di € 96.000,00 : 2 = € 48.000,00.

Tuttavia, in considerazione del fatto che solo il primo contribuente è proprietario, mentre l’altro è titolare di un diritto personale di godimento, l’aliquota di detrazione applicata sarà differente .

Infatti:

  • il contribuente proprietario potrà godere dell’aliquota del 50% sulla propria quota di spesa;
  • il contribuente detentore potrà fruire solo del 36% sulla propria quota.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza

Ai sensi del comma 3-bis, art. 16-bis, TUIR (non interessato dalle modifiche introdotte dalle Leggi di Bilancio 2025 e 2026), la detrazione è confermata al 50% , senza alcuna scadenza temporale, per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Detrazione per risparmio energetico (ecobonus)

La detrazione per interventi di risparmio energetico , introdotta dalla Legge n. 296/2006 , è stata costantemente prorogata, principalmente ad opera dell’art. 14, D.L. n. 63/2013.

Dal 2025 , il comma 55, art. 1, Legge n. 207/2024 aveva previsto che la detrazione per risparmio energetico :

  • per le spese sostenute nel 2025 , venisse attribuita al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati. Qualora l’intervento fosse eseguito sull’ abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, la percentuale di detrazione era innalzata al 50% ( invariati i limiti di spesa);
  • per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027 , fosse attribuita al 30% , fermo restando il limite di spesa già previsto per il 2025. Analogamente a quanto previsto per le spese di recupero edilizio, se l’opera è realizzata sull’ abitazione principale la percentuale di detrazione sarebbe innalzata al 36% .

I limiti di detrazione, differenziati a seconda della tipologia di intervento, sono confermati senza modifiche.

Analogamente a quanto previsto per le spese per interventi di recupero edilizio, il comma 22, art. 1, Legge di Bilancio 2026, ha esteso la disciplina di favore prevista per il 2025 anche alle spese per interventi di riqualificazione energetica sostenute nel 2026 : l’ulteriore riduzione delle aliquote (30%, 36% nel caso di interventi sull’abitazione principale da parte del proprietario o titolare di diritto reale ) entrerà quindi in vigore per il solo periodo di imposta 2027 .

Salvo ulteriori proroghe, la detrazione per interventi di risparmio energetico non sarà più ammessa in relazione alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2028 : si ricorda tuttavia che gli interventi di risparmio energetico sono in via generale agevolabili anche nell’ambito della detrazione per recupero edilizio – ai sensi della lettera h) dell’articolo 16-bis, TUIR – che risulta attualmente confermata a regime, senza limite temporale.

Sostituzione con caldaie alimentate a combustibili fossili

Come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 giugno 2025, n. 8 , a seguito delle modifiche previste dal citato comma 55, art. 1, Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 2025 , sono esclusi dall’agevolazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili , ossia le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.

Continua ad essere agevolabile l’installazione di:

  • microcogeneratori , anche se alimentati da combustibili fossili ;
  • generatori a biomassa;
  • pompe di calore ad assorbimento a gas, anche nel caso in cui il bruciatore assolve a una diversa funzione;
  • impianti ibridi .

Detrazione per interventi antisismici (sisma bonus)

L’art. 16, comma 1-bis, D.L. n. 63/2013, in vigore dal 3 agosto 2013, aveva introdotto la detrazione del 65% nel limite di € 96.000 delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche effettuati su edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2).

Successivamente, l’agevolazione è stata prorogata dal 2017 e fino al 2024 , con applicazione di aliquote di detrazione differenziate a seconda del tipo di intervento (dal 50% all’85%).

Il comma 55, art. 1, Legge di Bilancio 2025, ha disposto che la detrazione per interventi antisismici :

  • per le spese sostenute nel 2025, spetta ordinariamente nella misura del 36% , per tutte le tipologie di interventi agevolati. Qualora l’intervento sia eseguito sull’ abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, la percentuale di detrazione è innalzata al 50% , con limite di spesa invariato;
  • per le spese sostenute nel 2026 e 2027, è attribuita ordinariamente al 30% , con limite di spesa invariato rispetto al 2025. Se l’opera è realizzata sull’ abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, la percentuale di detrazione è innalzata al 36% .

Il limite di spesa per gli interventi sismabonus rimane confermato a € 96.000.

La Legge di Bilancio 2026, dispone che la disciplina prevista per il 2025 si applichi anche per il 2026 : l’ulteriore riduzione delle aliquote entrerà quindi in vigore per il solo periodo di imposta 2027 .

Per le spese sostenute dal 2028 per interventi di adozione di misure antisismiche o di riduzione del rischio sismico, fatte salve diverse future previsioni normative, rimane la possibilità di fruire della detrazione per recupero edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR.

Detrazione per acquisto di mobili e elettrodomestici (bonus arredo)

L’articolo 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, aveva disposto la detraibilità nella misura del 50% e fino ad un massimo di € 10.000, delle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati a gli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “ bonus arredo ”).

Successivamente il Legislatore ha costantemente prorogato l’agevolazione in esame, modificando tuttavia il limite massimo di spesa agevolabile : per le spese sostenute nel 2024 e 2025 , infatti, è stata confermata la percentuale di detrazione al 50% ed un limite di spesa di € 5.000 (era € 8.000, per il 2023).

Il comma 22, Legge n. 199/2025, proroga al 2026 il c.d. “bonus arredo”, confermando :

  • la percentuale di detrazione al 50% e
  • il limite di spesa a € 5.000 .

Si ricorda che le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2026 risultano agevolabili solo in presenza di interventi di recupero edilizio o antisismici iniziati dal 1° gennaio 2025 .

Superbonus

Il superbonus di cui all’articolo 119, D.L. n. 34/2020, a seguito delle numerose modifiche normative intervenute, vede scadenze differenziate, in linea generale, a seconda del soggetto interessato e della presenza di determinate condizioni . Il termine ultimo di fruizione dell’agevolazione, comunque applicabile solo in specifiche ipotesi, è stabilito al 31 dicembre 2025 .

Nel corso degli anni, salvo eccezioni, l’aliquota di detrazione è stata ridotta dall’originario 110% al 65% per le spese sostenute nel 2025 (la detrazione era pari al 90% nel 2023 e al 70% nel 2024).

Il comma 56 della Legge di Bilancio 2025 aveva previsto che la detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2025 spettava esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 , risultasse:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata ( CILA-S ), di cui al comma 13-ter, art. 119, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini ;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA-S , se gli interventi sono effettuati dai condomini ;
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo , se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Nella Legge di Bilancio 2026 non sono previste proroghe o modifiche alla disciplina del superbonus , che pertanto, alle specifiche condizioni sopra solo accennate, risultava applicabile alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Superbonus 2026 al 110% in zone “terremotate”

Il superbonus rimane fruibile, con riguardo alle sole spese sostenute nel 2026 , nella sua originaria aliquota massima pari al 110% , in relazione agli interventi su immobili siti in determinate zone colpite da eventi sismici (vale a dire nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 , dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza).

Il D.L. n. 95/2025, introducendo il comma 8-ter.1 all’art. 119, D.L. n. 34/2020, ha infatti prorogato, a specifiche condizioni, la maxidetrazione in relazione agli interventi effettuati in zone sismiche, qualora l’istanza di contributo per la ricostruzione sia stata presentata a far data dal 30 marzo 2024 .

In tali casi il beneficio è riconosciuto esclusivamente optando per la cessione del credito o per lo sconto in fattura .

Si segnala che il Disegno di Legge di Bilancio 2026 , aveva previsto la proroga del superbonus relativamente alle spese sostenute nel 2026 anche a favore di coloro che hanno presentato una richiesta di contributo per la ricostruzione in data antecedente il 30 marzo 2024 .

Detta proroga, tuttavia, non è stata riportata nel testo finale della Legge di Bilancio 2026.

Detrazione 75% per superamento barriere architettoniche

La detrazione del 75% per le spese relative agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici che rispettano i requisiti richiesti dal D.M. n. 236/1989 di cui all’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020, conclude il proprio periodo di efficacia al 31 dicembre 2025 .

La Legge di Bilancio 2026 non prevede alcuna proroga di tale agevolazione , che pertanto non risulta fruibile per le spese sostenute dal 2026.

Resta fermo che, alle condizioni e nelle misure specificamente previste, gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche sono agevolabili – seppure con un’aliquota minore – nell’ambito del recupero edilizio , ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR.

Aspetti di interesse comune

Meccanismi di riduzione delle detrazioni

Dal 2025, il calcolo delle detrazioni edilizie spettanti potrebbe essere soggetto al meccanismo di riordino di cui all’art. 16-ter, TUIR.

Per i contribuenti con reddito oltre € 75.000 , le detrazioni per oneri spettano secondo un importo massimo stabilito normativamente cui si applica un coefficiente determinato in base al reddito e al numero di figli a carico.

Il riordino delle detrazioni di cui all’art. 16-ter, TUIR si applica anche alle detrazioni edilizie spettanti su spese sostenute dal 2025 .

Rimangono espressamente escluse le rate di detrazione relative a spese sostenute fino al 2024 .

Si segnala che le detrazioni edilizie rimangono escluse dalla rimodulazione della detrazione di cui al comma 629, Legge n. 160/2019, che agisce per i redditi tra € 120.000 e € 240.000 e dalla riduzione forfetaria pari a € 440,00 di cui al comma 5-bis, art. 16-ter, TUIR (introdotto ad opera della Legge di Bilancio 2026), applicata dal 2026 a determinate spese ed oneri, in presenza di un reddito complessivo superiore a € 200.000.

Cessione del credito e sconto in fattura

Come noto, i meccanismi alternativi alla detrazione diretta dall’imposta, introdotti dall’art. 121, D.L. n. 34/2020, vale a dire la cessione del credito e lo sconto in fattura , non sono più utilizzabili a partire dal 17 febbraio 2023.

In presenza di determinate deroghe era stato ammesso l’utilizzo anche dopo detto termine; tuttavia, secondo quanto disposto dal citato art. 121, dal 1° gennaio 2026 non è più previsto, senza eccezioni, il ricorso a tali opzioni .

Un’ eccezione , in realtà, esiste ed è legata alle spese agevolabili con il superbonus nell’aliquota del 110% effettuate nel 2026 in relazione a interventi eseguiti su immobili siti in comuni colpiti da determinati eventi sismici. Condizione necessaria per la fruizione del beneficio è appunto l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.

Si ricorda che la deroga, tuttavia, trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Tabella riassuntiva delle detrazioni edilizie dal 2026

Di seguito si propone una tabella riassuntiva della disciplina dei bonus edilizi riconosciuti per il 2026 e anni successivi.

 

2026

2027

Dal 2028 al 2033

dal 2034

Recupero edilizio

Art. 16-bis, TUIR (**)

36% (*)

Limite spesa € 96.000

30% (*)

Limite spesa € 96.000

30%

Limite spesa € 48.000

36%

Limite spesa € 48.000

Recupero edilizio

Art. 16-bis, TUIR

Spese sostenute:

  • da titolari di diritto di proprietà reale di godimento
  • su abitazione principale

50% (*)

Limite spesa € 96.000

36% (*)

Limite spesa € 96.000

30%

Limite spesa € 48.000

36%

Limite spesa € 48.000

Ecobonus

Art. 14, D.L. n. 63/2013

36% per tutte le tipologie di interventi

Limiti invariati e differenziati per tipologia

30% per tutte le tipologie di interventi

Limiti invariati e differenziati per tipologia

NO

NO

Ecobonus

Spese sostenute:

  • da titolari di diritto di proprietà reale di godimento
  • su abitazione principale

50% per tutte le tipologie di interventi

Limiti invariati e differenziati per tipologia

36% per tutte le tipologie di interventi

Limiti invariati e differenziati per tipologia

NO

NO

Sismabonus

Commi 1-bis – 1-septies, art. 16, D.L. n. 63/2013

36% per tutte le tipologie di interventi

Limite spesa € 96.000

30% per tutte le tipologie di interventi

Limite spesa € 96.000

NO

NO

Sismabonus

Spese sostenute:

  • da titolari di diritto di proprietà reale di godimento
  • su abitazione principale

50%per tutte le tipologie di interventi

Limite spesa € 96.000

36% per tutte le tipologie di interventi

Limite spesa € 96.000

NO

NO

Bonus arredo

Comma 2, art. 16, D.L. n. 63/2013

50%

Limite spesa € 5.000

NO

NO

NO

Superbonus

Comma 8-ter.1, a rt. 119, D.L. n. 34/2020

Solo in comuni colpiti da eventi sismici il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza

Necessario istanze di contributi post sisma dal 30 marzo 2024

110%

Limiti differenziati per tipologie di interventi

NO

NO

NO

Superbonus

Art. 119, D.L. n. 34/2020 ( salvo comma 8-ter.1 )

Eliminazione barriere architettoniche (75%)

Art. 119-ter, D.L. n. 34/2020

Bonus verde

Legge n. 205/2017, art. 1, commi da 12 a 15

Bonus Facciate

Legge n. 160/2019, art. 1, commi da 219 a 224

NO

NO

NO

NO

(*) Per interventi comma 1, ma esteso anche al comma 3 (acquisto immobili ristrutturati) in forza del rimando art. 16, D.L. n. 63/2013).

(**) Ad eccezione detrazione per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione che rimane al 50%.

Fonte: Seac