“Lavoro autonomo e smart working”: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 la legge n. 81/2017 recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», cosiddetto “Jobs Act sul lavoro autonomo”.
Il provvedimento, collegato alla legge di Bilancio 2016, contiene disposizioni a tutela del lavoro autonomo e codifica la disciplina del lavoro agile, o smart working.

In particolare, per quanto concerne le disposizioni a tutela del lavoro autonomo, dal cui ambito di applicazione sono espressamente esclusi gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori secondo la definizione dell’art. 2083 del codice civile, è dedicato il I Capo del provvedimento.

Nell’ambito della tutela del lavoro autonomo, il provvedimento introduce alcune deleghe al Governo in materia di rimessione di alcuni atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi, di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali.

Tra le disposizioni di interesse del I Capo, si segnala:

  • l’art.7 che, con una modifica dell’art. 15 del D. Lgs n. 22/2015, a decorrere dal 1 luglio 2017, stabilizza, per gli eventi verificatisi dalla stessa data, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla relativa Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, e la estende agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio;
  • l’art. 10 in tema di accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione che, tra l’altro, prevede che le sedi aperte al pubblico dei centri per l’impiego e degli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, anche tramite convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo. Tra i compiti attribuiti allo sportello: raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornire informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali;
  • l’art. 12 che, in tema di accesso agli appalti pubblici per i lavoratori autonomi, prevede la promozione da parte delle amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, della partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Si evidenzia, a tal proposito che, nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, anche grazie all’azione dell’ANCE, è stata circoscritta la partecipazione degli autonomi ai soli appalti pubblici “di servizi” modificando l’originaria formulazione della norma che, con il generico riferimento agli “appalti pubblici”, avrebbe determinato una equiparazione tra l’attività svolta da lavoratori autonomi non imprenditori e le imprese strutturate, in contrasto con l’assetto del nuovo codice dei contratti (Dlgs n. 50/2016).
    Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, l’articolo prevede inoltre il riconoscimento per i soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, della possibilità di costituire reti di esercenti la professione con possibilità di partecipare alle reti di impresa, consorzi stabili professionali, associazioni temporanee professionali;
  • l’art. 14 volto a stabilire, tra l’altro, che gravidanza, malattia e infortunio non comportano, per i lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente, l’estinzione del rapporto di lavoro. Su richiesta del lavoratore, infatti, diventa possibile sospendere l’esecuzione dell’attività lavorativa, senza diritto al corrispettivo, per non più di 150 giorni nell’anno solare, e salvo il venire meno dell’interesse del committente. Viene inoltre stabilito che se la malattia o l’infortunio siano di tale gravità da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per più di sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio per un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione;
  • l’art. 17 che prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di coordinare e monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo.

Il Capo II del provvedimento è dedicato invece al lavoro agile promosso per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, definito dall’art. 18 del provvedimento non come una nuova tipologia contrattuale ma quale “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”, applicabile anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Legge 22_maggio 2017 n. 81