Lavori Pubblici: le novità con il Decreto Legge 77/2021 – “Decreto Semplificazioni – bis”
E’ arrivato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 77/2021 recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Il Decreto ha introdotto, tra l’altro, alcune modifiche al precedente Decreto Semplificazioni (DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020), in materia di appalti.
In particolare le innovazioni più rilevanti riguardano:
Subappalto
Dalla data di entrata in vigore del decreto:
– fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
Sospesa sino al 31 dicembre 2023 la terna di subappaltatori;
– dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia.
E’ soppresso definitivamente il limite ulteriore del 30% delle categorie SIOS.
– il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.
Procedura negoziata
La procedura negoziata è ammessa per i lavori superiori ad euro 150.000,00 e fino ad euro 1.000.000/00, previo invito di 5 operatori economici, per importi superiori, sino alla soglia comunitaria, il numero è di 10 operatori (in precedenza 15).
Per questo, allo stato, sino ad euro 150.000,00 vi è l’affidamento diretto, tra euro 150.000,00 e 1.000.000,00 procedura negoziata con almeno 5 operatori economici, tra euro 1.000.000,00 ed euro 5.350.000,00 procedura negoziata con almeno 10 Operatori.
Il Collegio Consultivo Tecnico
risulta obbligatorio per gli appalti superiori alla soglia comunitaria, rispetto al quale dovranno essere emanate entro 60 giorni Linee Guida da parte del MIT di regolamentazione dell’attività;
L’Appalto integrato
è contemplato anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica. L’affidamento può avvenire tramite acquisizione in sede di gara del progetto definitivo ovvero offerte aventi ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo e di quello esecutivo.
Le gare di appalto possono prevedere come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere, l’assunzione di giovani con meno di 36 anni, e di donne. E’ requisito necessario l’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni per l’appalto, all’occupazione giovanile ed alle donne. E’ prevista la possibilità di altri punteggi aggiuntivi sempre in tale materia. Sono inoltre previste penalità per inottemperanza agli obblighi assunti.
E’ possibile prevedere punteggi premiali per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.