Lavori pubblici, il lungo addio al vecchio codice. Ancora in piedi anche la legge obiettivo

Il Dlgs 163/2006 è ancora vigente per tutto quello che è oggi sul mercato, lavori in corso e bandi ante 20 aprile. Procedure “speciali” legge 443/2001 per tutti gli iter già avviati.

Sono stati prematuri tutti gli “addii al vecchio codice” annunciati o proclamati in relazione all’arrivo del “nuovo”, il Dlgs 50/2016, in vigore dal 19 aprile. L’applicazione delle nuove regole si diffonderà infatti in modo graduale, solo per i bandi pubblicati dal 20 aprile 2016 in poi. Per tutti i bandi di gara pubblicati prima continua ad applicarsi il vecchio codice; non solo per il bando, ma per i contratti e per tutte le regole che disciplinano l’appalto (varianti, subappalti, riserve, ecc…..).

BANDI E LAVORI
In questo momento tutti i lavori pubblici in esecuzione o le gare in corso continuano ad utilizzare appieno il vecchio codice.
L’effetto trascinamento del Dlgs 163/2006 sarà naturalmente più lungo nel campo delle opere pubbliche, e soprattutto delle grandi, dove dopo la pubblicazione del bando passa un anno per l’aggiudicazione e la firma del contratto, 6-12 mesi per la progettazione esecutiva, e poi alcuni anni per i lavori. Pensiamo alla maxi-gara per il tunnel del Brennero (1,4 miliardi di euro) appena aggiudicata, e il cui completamento è previsto nel 2023, e ai lavori avviati nel 2015 sullo stesso Brennero (2° lotto costruttivo, fine lavori nel 2020).
Pensiamo alle 33 gare di manutenzione Anas per la manutenzione pubblicate nelle ultime settimane, per un valore di 256 milioni, che arrivano a 58 gare per 553 milioni sommando anche il #bastabuche di fine dicembre, tutti accordi quadro di durata triennale che andranno avanti regolati in base al vecchio codice.

Tutti gli atti “a valle” del bando, dunque, pubblicato prima del 20 aprile 2016, saranno regolati dal vecchio codice. Come dimostra molto bene il Cipe del 1° maggio, che ha approvato la variante al traforo del Frejus «ai sensi dell’articolo 169 comma 3 del Dlgs 163/2006».

Un caso a parte sono poi le tratte ad alta capacità ferroviaria, i cui contratti a general contractor, firmati nel 1991 in affidamento diretto senza gara, sono passati indenni anche ai 22 anni di legge Merloni (109/1994) e Codice De Lise (Dlgs 163/2006) e restano tuttora validi. Sono in corso i lavori per il Terzo Valico di Genova (6,2 miliardi di costo totale, realizzato il 15% circa) e per la Treviglio-Brescia (2.050 milioni, realizzato il 90% circa), mentre sono in fase di progettazione le nuove tratte Brescia-Verona (3.954 milioni di costo, di cui 2.268 disponibili) e Verona-Padova (5.400 costo totale, di cui 1.869 disponibili), per le quali dovranno essere firmati gli atti aggiuntivi ai contratti del 1991. Probabile però che sarà applicata la nuova disciplina del general contractor fissata dal nuovo codice (articoli 194 e seguenti), tra le quali spicca il passaggio del potere di nomina del direttore lavori dal contraente generale all’amministrazione aggiudicatrice (comma 3 lettera b).

Diversamente invece andrà per le tratte Av non incluse nei vecchi contratti Tav, come il Brennero, la Torino-Lione, la Napoli-Bari. Per queste opere, per le quali sono in vista appalti miliardari nei prossimi anni, si applicherà in pieno il nuovo codice.

Un discorso a parte è invece quello per la quota di lavori che anche i vecchi general contractor devono mettere in gara (il 40% delle opere civili), qui vale la regola della data del bando, tant’è che Cociv (Salini Impregilo, Terzo valico) ha dovuto ritirare una gara ad appalto integrato da 160 milioni di euro pubblicata proprio il giorno di esordio del nuovo codice, il 20 aprile scorso.

PROCEDURE DI LEGGE OBIETTIVO
Ancora più lunga sarà la “fase di trascinamento” per quanto riguarda le grandi opere. Anche in questo caso è stato assai prematuro l’«addio alla legge obiettivo» annunciato dallo stesso ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. La legge 443/2001 (poi assorbita nel Dlgs 163/2006) resterà ancora viva e applicata per molti anni, per tutte le opere le cui procedure di legge obiettivo siano state avviate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice. A spiegarlo a «Edilizia e Territorio» è la presidenza del Consiglio, dipartimento programmazione economica (Dipe): «Continuano con la vecchia procedura tutti i progetti che l’hanno cominciata prima del 19 aprile. Sicuramente tutte le opere dell’11° Allegato (2015), ma forse anche tutte quelle che hanno avviato la procedura prima, sempreché naturalmente il Mit ce le sottoponga, perché l’indicazione di priorità fra le vechie infrastrutture strategiche è da un anno limitata a quell’elenco ristretto».
Ci sono come noto i valichi, le nuove tratte Av, il potenziamento della A4 Mestre-Treiste, le due Pedemontane, la Salerno-Reggio, la Grosseto-Siena, la Ionica, la Sassari-Olbia, le metropolitane di Torino, Milano (M4 ), Roma (linea C), Napoli (linee 1 e 6), la Circumetnea, il nodo ferroviario di Palermo, la tramvia di Firenze, il Sfrm di Bologna.
Per tutte queste opere, ogni passaggio approvativo dovrà ancora passare dal Cipe, e le procedure saranno quelle della legge obiettivo (Via e conferenza di servizi solo consultive, parere della Regione, istruttoria Mit, approvazione Cipe). Se invece, per queste opere, si dovranno fare bandi di gara, questi dovranno essere adeguati al nuovo codice.

La legge obiettivo, dunque, resterà in vita per ancora più tempo rispetto al Dlgs 163/2006, perché ad esempio opere come l’alta velocità Brescia-Padova sarà in ballo ancora per almeno dieci anni tra progettazione e lavori, mentre i bandi di gara lanciati prima del 20 aprile, che procedono con il vecchio codice, avranno comunque un tempo di attuazione inferiore.

Anche in questo caso è stata illuminante la seduta Cipe del 1° maggio, che ha approvato il progetto definitivo delle opere di completamento della metropolitana leggera di Brescia «ex articolo 167 c. 5 del Dlgs 163/2006», e il progetto definitivo del 1° lotto funzionale del «Progetto integrato mobilità di Bologna» in base all’«art. 166 Dlgd 163/2006».

(Edilizia e Territorio)