Lavoratori altamente specializzati, in vigore le nuove norme

Nella Gazzetta Ufficiale n. 7/2017 è stato pubblicato il d.lgs. n. 253/2016 che, in attuazione della direttiva UE n. 66/2014 e con modifica del d.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull’immigrazione), interviene in materia di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato di stranieri altamente specializzati, nell’ambito di trasferimenti intra-societari.

Il trasferimento intra-societario consiste nel distacco temporaneo di uno straniero che, al momento della richiesta di nulla osta al lavoro, sia soggiornante al di fuori del territorio dell’Unione europea o già ammesso in un altro Stato membro. Il distacco deve avvenire da un’impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, ad un’entità ospitante (sede, filiale o rappresentanza), stabilita in Italia, della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese.

Sono interessati dalla disciplina in esame gli stranieri che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:

– dirigenti;
– lavoratori specializzati, in possesso di un’adeguata esperienza professionale per lo svolgimento di attività che richiedono conoscenze tecniche specifiche;
– lavoratori in formazione, ossia titolari di un diploma universitario, che vengono trasferiti a un’entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa e retribuiti durante il trasferimento.

Sono esclusi dal campo di applicazione:
– i ricercatori;
– coloro che hanno diritto alla libera circolazione;
– i lavoratori già distaccati in Italia;
– i lavoratori autonomi o somministrati;
– gli studenti e i tirocinanti.

Il soggetto ospitante deve presentare l’istanza nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario, recante tutte le indicazioni richieste, allo sportello unico per l’immigrazione competente della provincia in cui ha sede legale l’entità ospitante.

Lo sportello unico per l’immigrazione rilascia o rifiuta la concessione del nulla osta entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

In presenza di protocollo di intesa sottoscritto dall’entità ospitante con il Ministero dell’interno, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, in via telematica, dall’entità ospitante stessa allo sportello unico per l’immigrazione e, conseguentemente, trasmessa al questore per la verifica dell’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero.

Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l’immigrazione ai fini del rilascio dello specifico permesso di soggiorno, con dicitura “ICT”, che ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e, in caso di proroga del distacco temporaneo, può essere rinnovato nei limiti della durata massima.

La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Si evidenzia che, tra la fine di un trasferimento e la presentazione di un’altra domanda di ingresso per lo stesso lavoratore, devono intercorrere almeno tre mesi.

Per lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è consentito il trasferimento intra-societario, nel territorio nazionale, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Per lo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a novanta giorni è richiesto il rilascio del nulla osta.