La nuova Compensazione Prezzi con il Decreto Sostegno Ter

Con  il Decreto Legge 27 gennaio 2022nN. 4 (GU 21 delL 27/01/2022) è stata regolata in modo sistematico, seppur limitato nel tempo, e non già una tantum, come avvenuto con l’art.1 septies del DL 73/2021, la compensazione prezzi negli appalti pubblici.
Si chiarisce preliminarmente come la disposizione, che avrà validità sino al 31 dicembre 2023, non riguardi gli appalti in corso, ma solo quelli banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge.
In particolare viene ad essere sancita:
a)l’obbligatorietà di inserire, nei documenti di gara, clausole di revisione dei prezzi, che l’art.106 comma 1 lett a) primo periodo del codice dei contratti lasciava sinora alladiscrezionalità della stazione appaltante;
b)la valutazione, da parte della stazione appaltante, delle variazioni del prezzo dei materialiqualora le stesse risultino superiori al 5%, rispetto al prezzo rilevato nell’anno dipresentazione dell’offerta, sulla base di un Decreto del Ministero delle Infrastrutture edella Mobilità sostenibili di carattere periodico;
c)la compensazione è accordata per la percentuale eccedente il 5% e comunque nellamisura pari all’80% di tale eccedenza, nei limiti delle risorse;
d)l’Istituto Nazionale di Statistica definisce, entro 90 giorni dal Decreto Legge 4/2022 lametodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi;
e)In due momenti, cioè entro il 31 Marzo ed il 30 Settembre di ogni anno, il Ministero delleinfrastrutture e della Mobilità Sostenibili procede alla determinazione dellacompensazione di ciascun semestre, sulla base delle indicazioni dell’Istituto Nazionale diStatistica, dovendo la stessa essere applicata al prezzo dei singoli materiali da costruzioneimpiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decretoministeriale di riferimento e nelle quantità accertata dal Direttore Lavori.
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NB1: Poiché l’Istituto Nazionale di Statistica, definirà la metodologia entro 90 giorni, e quindi entro il 2 aprile, molto probabilmente il Decreto 31 marzo 2022, stante l’attuale assetto del provvedimento, non potrà essere emanato;
NB2: Il riferimento alla contabilizzazione dei 12 mesi precedenti al singolo decreto Ministeriale, che attiene comunque agli appalti successivi al 27 gennaio 2022, deve essere coniugato con la cadenza semestrale dei Decreti;

f)  L’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale di riferimento, in relazione ai lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel proprio cronoprogramma;
g) L’appaltatore deve provare la maggiore onerosità con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni;
h) Il Direttore Lavori verifica l’effettiva maggiore onerosità, subita dall’appaltatore, e che i lavori siano stati dallo stesso eseguiti nel rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma;
i) Il Direttore Lavori, laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore risulti inferiore alla variazione percentuale riportata nel Decreto, riconosce la compensazione limitatamente a quanto comprovato dall’esecutore, sempre nel rispetto delle percentuali del provvedimento. In caso di comprova superiore la compensazione non potrà comunque superare dette percentuali;
j) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
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NB: stante tale esclusione e l’applicazione del provvedimento solo agli appalti banditi successivamente al Decreto Legge 4/2022 in effetti il provvedimento avrà una valenza concreta dal 2023.
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k) La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta;
l) Per far fronte alla liquidazione della compensazione si possono utilizzare: a) le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico (che devono essere inserite per un ammontare non inferiore all’1% dell’importo dei lavori); b) ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento, nei limiti dell’autorizzazione annuale di spesa; c) le somme derivanti dai ribassi d’asta; d) somme disponibili relative ad altri interventi;
m) Sino al 31 Dicembre 2025 in caso di insufficienza delle risorse, ma solo per le opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili a valere sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche già istituito con l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 76/2020;
n) Entro il 30 aprile 2022, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono approvate le Linee Guida per la determinazione dei prezziari di cui all’art. 23 comma 7 del codice dei contratti pubblici;
o) Le stazioni appaltanti, nelle more della determinazione dei prezziari regionali secondo le Linee Guida, possono, nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, incrementare o ridurre le risultanze dei prezziari regionali, di cui al richiamato art. 23 comma 7 del codice, in ragione delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, su base semestrale con i Decreti di cui sopra;

p) Viene inserito, in ultimo, all’art. 1 septies comma 8 del DL 73, convertito dalla Legge 106/2021, la specificazione dei giustificativi da allegare alle istanze di compensazione per l’accesso al Fondo, determinando come gli stessi “consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga”.
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NB: anche se oramai i termini per procedere alle istanze di compensazione siano scaduti, unitamente a quelli per la presentazione delle richieste di accesso al fondo, viene ad essere specificato come i giustificativi, relativi alla precedente compensazione, da produrre, siano solamente quelli relativi alle lavorazioni complesse, e peraltro limitati ai casi in cui la stazione appaltante non disponga di analisi a riguardo dell’incidenza dei singoli materiali.