La Legge di Bilancio introduce il meccanismo di aggiornamento automatico sui SAL

La Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1 gennaio 2026 prova a chiudere, almeno sul piano delle regole, una delle partite più difficili degli ultimi anni: la gestione del caro materiali nei lavori pubblici ancora in corso e aggiudicati con procedure ante-Codice appalti 2023.
Dal 2026 la revisione prezzi per i cantieri pubblici fuori dal Codice 2023 sarà gestita tramite l’aggiornamento dei SAL con prezzari regionali (o speciali), applicabile anche in deroga a clausole e
indici, uno strumento ordinario per accompagnare i cantieri fino alla chiusura. L’obiettivo è quello di abbandonare il meccanismo dei ristori – spesso complessi e lenti – a favore di un meccanismo strutturale che agisce direttamente in contabilità, cioè sugli stati di avanzamento lavori (SAL). L’automatismo riguarda migliaia di cantieri che non rientrano nel perimetro del D.Lgs. 36/2023 e mira a metterli in sicurezza fino al loro completamento. La norma (commi 490-493 della Legge di Bilancio 2026) si applica a:
– appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale;
– accordi quadro di lavori;
– contratti aggiudicati secondo la disciplina applicabile prima dell’efficacia del Codice appalti 2023
(DLgs 36/2023 efficace dal 1° luglio 2023);
– procedure con termine finale di presentazione delle offerte entro il 30 giugno 2023.
Il perimetro temporale del nuovo meccanismo di adeguamento comprende le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori (o annotate nel libretto delle misure sotto la sua responsabilità) dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori. Dal 1° gennaio 2026 i SAL devono essere adottati applicando – anche in deroga a clausole contrattuali o indici di aggiornamento inflattivo previsti dal contratto – i seguenti riferimenti:
– i prezzari annuali predisposti da Regioni e Province autonome (art. 41 del D.Lgs. 36/2023); oppure, dove applicabili,
– i prezzari speciali (art. 41, comma 13, terzo periodo, D.Lgs. 36/2023).
L’aggiornamento opera in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara e, soprattutto, avviene al netto dei ribassi d’asta: il ribasso offerto in gara resta quindi “agganciato” alla
nuova base prezzo. Il legislatore fissa due livelli di riconoscimento dei maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari (sempre al netto del ribasso):
– 90% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021;
– 80% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. È una scelta che non copre automaticamente il 100% dell’extracosto, ma sostituisce la logica “a sportello” dei ristori con una regola standard, applicata in SAL. Uno degli aspetti più delicati è la copertura finanziaria, perché la norma indica che i maggiori oneri vengono fronteggiati
principalmente con risorse già nella disponibilità delle stazioni appaltanti (ferma l’applicazione della disciplina sul Fondo opere indifferibili). In particolare, le stazioni appaltanti possono utilizzare:
– risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico dell’intervento, fino al limite massimo del 70%, salvaguardando gli impegni contrattuali già assunti;
– ribassi d’asta, se non destinati diversamente dalle norme vigenti.
Quando le somme disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in misura maggiore all’80%, la stazione appaltante deve attivare per tempo il reintegro, anche attraverso rimodulazioni di programmazione (riduzione opere in triennale/elenco annuale) o economie da varianti in diminuzione. È il punto che, nella pratica, può tradursi in riprogrammazioni e priorità: prima chiudere i cantieri in corso, poi aprirne di nuovi.
Accanto alla disciplina generale, il comma 491 interviene sull’art. 26, comma 12, del Decreto Aiuti (DL 50/2022) per i contratti di FS e ANAS (e soggetti dei settori speciali). Le novità chiave sono:
– proroga del termine: applicazione “fino all’adozione dei prezzari” e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;- chiarimento sulle esclusioni per alcuni interventi ferroviari (PNRR/PNC e fondi UE): la non applicazione opera fino alla fine lavori; – per tali interventi, dal 1° gennaio 2026 un adeguamento massimo nel limite del 35%, calcolato come differenza tra la variazione dei prezzari FS/ANAS tra stipula e contabilizzazione e l’eventuale adeguamento monetario già previsto dalle clausole contrattuali.