La Cassazione ribadisce la responsabilità solidale tra impresa e direttore lavori
La sentenza n. 18521 del 21 settembre 2016 emessa dalla Corte di Cassazione, sez. II civile, ribadisce il principio, già noto in giurisprudenza, della responsabilità solidale tra direttore lavori e impresa appaltatrice.
Entrambi rispondono dei danni causati al committente dei lavori in conseguenza delle proprie inadempienze o violazioni di norme quando le rispettive “negligenze”, pur se autonome l’una dall’altra, abbiano però concorso a determinare l’evento dannoso. Nel caso di specie l’opera appaltata presentava alcuni gravi difetti riconducibili alla casistica dell’articolo 1669 del codice civile per i quali il condominio committente aveva chiesto il risarcimento danni. La Cassazione ha ritenuto legittima la condanna in solido del direttore lavori in quanto, anche se egli non aveva causato direttamente il danno, aveva però rilevato la presenza dei suddetti vizi soltanto sei mesi dopo l’ultimazione dei lavori e la consegna dell’immobile da parte dell’impresa con ciò incidendo sui danni complessivi arrecati al committente.
In Allegato: Cassazione civ. sentenza n, 18521/16
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