Jobs Act – Apprendistato – Intesa Conferenza Stato-Regioni – Decreto interministeriale

 

Il 1° ottobre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera allo schema di decreto interministeriale che definisce gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dell’apprendistato di alta formazione e ricerca (rispettivamente apprendistato di primo e terzo livello), in attuazione dell’articolo 46, comma 1,  del d.lgs. n. 81/15.
Si fornisce un quadro riassuntivo delle diposizioni di maggior interesse del provvedimento, che in allegato riporta gli schemi da adottare per il Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa, il Piano formativo individuale e il Dossier individuale dell’apprendista.

> L’attivazione del contratto di apprendistato è subordinata alla sottoscrizione tra l’istituzione formativa e il datore di lavoro di un apposito protocollo, volto a definire le modalità di attuazione del percorso formativo.

> Il datore di lavoro dovrà possedere i seguenti requisiti:

– capacità strutturali (spazi adeguati);
– capacità tecniche (disponibilità strumentale);
– capacità organizzative e professionali (uno o più tutor);
– capacità formative (precedente esperienza nella formazione in materia oppure avere lui stesso o personale con inquadramento pari o superiore a quello cui è finalizzato l’apprendistato o anche precedente partecipazione ad un programma di innovazione scientifica, tecnologica o industriale, che abbia incluso la formazione di alte professionalità).
> Durata del contratto:
– l’apprendistato di primo livello va da un minimo di sei mesi ad un massimo di quattro anni, a seconda del titolo che si intende perseguire. In casi specifici, il contratto può essere prorogato fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale;
– l’apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei mesi e non può superare la durata ordinamentale dei relativi percorsi;
– la durata dell’apprendistato per ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in base alla durata del progetto. In ogni caso non può essere superiore a tre anni.

> Gli standard formativi dei percorsi formativi sono definiti nell’articolo 5 del decreto.

> Il piano formativo individuale, suscettibile di modifiche (ad eccezione della qualificazione da conseguire) nel corso del rapporto, è predisposto dall’istituzione formativa, in collaborazione con il datore di lavoro, e stabilisce:
– il contenuto e la durata della formazione;
– i dati dei soggetti coinvolti;
– la qualificazione da acquisire;
– il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
– la durata del contratto e l’orario di lavoro;
– i risultati dell’apprendimento e le eventuali misure di riallineamento.

> L’organizzazione didattica è articolata, sulla base delle esigenze dell’impresa e delle competenze da acquisire, in ore di formazione interna ed esterna, con la previsione di limiti massimi diversificati a seconda del percorso formativo.

> L’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, dovrà garantire agli apprendisti un’idonea informativa sugli aspetti inerenti il percorso di apprendistato.

> L’apprendista è affiancato da un tutor formativo e da un tutor aziendale, individuati nel piano formativo, i quali predispongono il dossier individuale dell’apprendista e garantiscono l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.

> Agli apprendisti è garantita la validazione delle competenze anche in caso di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi. Ai fini della certificazione finale, l’apprendista deve frequentare almeno i tre quarti della formazione interna e della formazione esterna prevista e presentare un elaborato finale dell’esperienza svolta. Gli esami conclusivi, laddove previsti, si attuano secondo le norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali.

> Il recepimento, da parte di Regioni e Province autonome, delle disposizioni del decreto dovrà avvenire nel termine di 6 mesi dalla sua entrata in vigore, trascorso il quale le stesse troveranno comunque immediata applicazione. Nelle more del recepimento, il provvedimento trova applicazione immediata solo nell’ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale, promosse dal Ministero del lavoro e dal Ministero dell’istruzione, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni.