IVA sulle compensazioni da “Caro materiali”
Alla luce delle diverse segnalazioni che continuano a pervenire, si ribadisce che le somme riconosciute dalle Stazioni appaltanti pubbliche alle imprese appaltatrici, in compensazione del cd. “caro materiali”, hanno natura di maggiori corrispettivi contrattuali e, come tali, sono da assoggettare ad IVA.
Tale indirizzo è stato già espressamente fornito dall’Agenzia delle Entrate il 13 luglio dello scorso anno, con la RM 39/E/2022, nella quale viene affrontato, ai fini IVA, sia il rapporto “a monte” tra Stazione appaltante e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora MIMS) che eroga le somme avvalendosi dell’apposito Fondo, sia quello “a valle” tra Stazione appaltante ed impresa appaltatrice.
In particolare, da un lato sono escluse da IVA le somme erogate tramite il Fondo agli Enti committenti che non hanno risorse sufficienti per erogare le compensazioni, essendo le stesse qualificabili come contributi pubblici e quindi quali “mere” movimentazioni di denaro escluse dall’ambito applicativo dell’imposta, ai sensi ai sensi del’art.2. co.3, lett.a) del DPR 633/1972 (che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”).
D’altro canto, gli importi che vengono successivamente corrisposti dalla Stazione appaltante all’impresa appaltatrice assumono, invece, natura di integrazione dell’originario corrispettivo d’appalto e, come tale, risultano rilevanti ai fini dell’IVA, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto, ai seni dell’art.13 del DPR 633/1972 (che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, costituito dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali, “aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti“).
Alle medesime conclusioni si ritiene di poter giungere anche con riferimento agli importi erogati alle imprese in virtù del meccanismo di aggiornamento straordinario dei prezzari, previsto dall’art.26 del DL 50/2022 (convertito con modifiche dalla legge 91/2022) per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022 e nel 2023.
Trattandosi, inoltre, di prestazioni eseguite nei confronti di committenti pubblici, anche tali somme saranno per lo più assoggettate al meccanismo dello split payment (di cui all’art.17-ter, del DPR 633/1972), al pari del generale corrispettivo previsto per la realizzazione dell’opera.
La suddetta pronuncia amministrativa è stata fortemente sollecitata dall’ANCE, proprio per superare definitivamente le criticità sollevate dalla precedente risposta fornita al MIMS della medesima Agenzia (Risposta ad interpello 956-83/2022), che, generando fraintendimenti operativi, ha comportato il rifiuto, da parte di numerose Stazioni appaltanti, delle fatture emesse con IVA dalle imprese appaltatrici, rallentando, e a volte bloccando del tutto, l’erogazione delle compensazioni a favore di queste ultime.
Si ribadisce, pertanto, la necessità di fatturare tali importi con indicazione dell’IVA, con la medesima aliquota applicata per l’appalto, evidenziando altresì l’applicazione del meccanismo dello split payment (art.17-ter, del DPR 633/1972), in base al quale sarà la stessa Stazione appaltane a dover versare l’imposta all’Erario