ISA – OK ai punteggi di affidabilità per l’accesso al regime premiale per il 2019
Stessi punteggi del 2018 ai fini dell’affidabilità fiscale per accedere al sistema di premialità per il periodo d’imposta 2019, ma con l’aggiunta di un ulteriore criterio di calcolo, alternativo a quello attuale, basato sulla media dei livelli di affidabilità per il 2018 ed il 2019.
Lo prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2020, Prot.n.183037 che aggiorna, per il periodo d’imposta 2019, i diversi valori di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA ed attribuiti alle imprese per usufruire di specifici benefìci fiscali.
Lo stesso riguarda anche il settore delle costruzioni, ed il relativo ISA BG69U, applicabile per il periodo d’imposta 2019 e parte della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020 (nel Modello ISA BG69U vanno indicati propri dati economici, contabili e strutturali).
Come noto, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) sono stati istituiti dalla Manovra correttiva del 2017 (art.9-bis del D.L. 50/2017) per superare la logica dell’accertamento presuntivo fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di Settore, e favorire la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”.
L’indice sintetico è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori, attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10 (cfr. anche la C.M. 17/E/2019, che ha fornito i primi chiarimenti sul tema).
Al riguardo, il Provvedimento Prot. n.183037/2020, relativamente al periodo d’imposta 2019:
- confermai punteggi di affidabilità già applicati nel periodo d’imposta 2018;
- aggiunge nuovi livelli di affidabilità, al fine di ammettere al sistema premiale anche i contribuenti la cui affidabilità fiscale viene mantenuta in un arco temporale più ampio e, in particolare, nel biennio 2018-2019.
Viene infatti introdotto un nuovo criterio di calcolo del punteggio, alternativo a quello già applicato per il periodo d’imposta 2018 e basato sulla media semplice dei corrispondenti valori ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.
Sull’operatività del nuovo punteggio, la stessa Agenzia delle Entrate, in risposta ad una specifica interlocuzione con l’ANCE, ha precisato che lo stesso è alternativo al precedente e consente, quindi, l’accesso ai benefici premiali ai contribuenti che, pur non raggiungendo i livelli di affidabilità “puntuali” previsti per l’annualità 2019, riescono ad ottenere il punteggio derivante dalla media di quelli relativi al periodi 2018 e 2019.
Lo schema seguente riporta i criteri di accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2019, sulla base delle indicazioni del citato Provvedimento.
BENEFICIO | CRITERI DI ACCESSO
(alternativi) |
|
punteggio ISA periodo d’imposta 2019 | media punteggi ISA periodo d’imposta 2018-2019 | |
Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 € annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 € annui relativamente alle IIDD ed all’IRAP
Esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri del 2020, per i crediti inferiori o uguali a 50.000 euro |
8 | 8,5 |
Esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato nella dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019 e del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all’anno | 8 | 8,5 |
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi | 8,5 | 9 |
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento | 8 | – |
Esclusione dell’applicazione della disciplina delle “società non operative” | 9 | 9 |
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato | 9 | 9 |