ISA – I chiarimenti per il periodo d’imposta 2019 nella C.M. 16/E/2020
Modalità di accesso alternativa al sistema di premialità per il periodo d’imposta 2019, e novità stabilite per le sole annualità 2020 e 2021 dal D.L Rilancio – D.L. 34/2020, al fine di tener conto della situazione economica straordinaria derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
Questi i principali chiarimenti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 16 giugno 2020, n.16, in relazione all’applicabilità degli Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA per il periodo d’imposta 2019, ivi compreso quello riferito al settore delle costruzioni (BG69U)[1].
Come noto, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) sono stati istituiti dalla Manovra correttiva del 2017 (art.9-bis del D.L. 50/2017)[2] per superare la logica dell’accertamento presuntivo fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di Settore, e favorire la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”.
L’indice sintetico è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori, attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10 (cfr. anche la C.M. 17/E/2019, che ha fornito i primi chiarimenti sul tema)[3].
Con specifico riferimento all’ISA per il settore delle costruzioni BG69U, già revisionato per il periodo d’imposta 2019 per tener conto della specificità dell’attività esercitata (D.M. 24 dicembre 2019), l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 16/E/2020 conferma che:
- come richiesto dall’ANCE, per l’indicatore elementare di anomalia “Incidenza degli oneri finanziari netti” è stata prevista una modulazione delle soglie di riferimento in base all’incidenza sul Volume d’affari delle operazioni eseguite in split payment, reverse charge[4], nonché della ritenuta dell’8% sui bonifici disposti per il pagamento delle spese agevolabili con i bonus edilizi (bonus casa, Ecobonus, Sismabonus)[5];
- nel rigo E05 del Quadro E (Informazioni aggiuntive) del Modello ISA va inserito l’Ammontare dei crediti verso pubbliche amministrazioni alla data di chiusura del periodo d’imposta, «al fine di valutare gli effetti, sulla determinazione degli indicatori di affidabilità e di anomalia, dei ritardi nei pagamenti delle commesse pubbliche», in accoglimento delle istanze dell’ANCE;
- le informazioni relative alla variazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale[6] sono state riportate nel Quadro degli Elementi specifici dell’attività del Modello da allegare alla dichiarazione dei redditi 2020 (periodo d’imposta 2019), e sono state eliminate dal Quadro F – Dati contabili.
Inoltre, in merito al sistema di premialità relativa al periodo d’imposta 2019, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto già espresso in risposta ad una specifica interlocuzione con l’ANCE, ossia che il nuovo criterio di calcolo del punteggio, basato sulla media semplice dei corrispondenti valori ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019, è alternativo a quello già applicato per il periodo d’imposta 2018[7].
Tale ulteriore modalità consente, quindi, l’accesso ai benefici premiali ai contribuenti che, pur non raggiungendo i livelli di affidabilità “puntuali” previsti per l’annualità 2019, riescono ad ottenere il punteggio derivante dalla media di quelli relativi al periodi 2018 e 2019.
Infine, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla disposizione introdotta dall’art.148 del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio – in corso di conversione in legge, atto n.2500/C)[8], circa le modifiche che verranno apportate agli ISA:
- limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021, per tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19;
- sui periodi d’imposta 2018 e 2020 per l’individuazione di particolari modalità di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate sull’esito della applicazione degli ISA.
[1] Cfr. il Provvedimento Prot. n.27762 del 31 gennaio 2020 ed ANCE “ISA approvazione del modello BG69U per le costruzioni, da presentare nel 2020” – ID n.38414 del 5 febbraio 2020, ed anche il DM 24 dicembre 2019, nonché i precedenti DM 23 marzo 2018 e il DM 28 dicembre 2018 del MEF sul quale vedi anche ANCE “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale per le costruzioni: approvazione definitiva” – ID n.34756 dell’11 gennaio 2019.
[2] Convertito con modifiche nella legge 96/2017.
[3] Cfr. ANCE “Nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale, primi chiarimenti dell’AdE” – ID n.36968 del 4 settembre 2019.
[4] Disciplinati, rispettivamente, dall’art.17-ter, e dall’art.17, co.6, lett.a e a-ter del D.P.R. 633/1972.
[5] Ai sensi dell’art.25 del D.L. 78/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.
[6] Ai sensi dell’art.93, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
[7] Cfr. anche l’art. 9-bis, co.12 del D.L. 50/2017 il quale stabilisce che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11» e ANCE “ISA – OK ai punteggi di affidabilità per l’accesso al regime premiale per il 2019” – ID n.39884 del 5 maggio 2020.
[8] Cfr. ANCE “DL 34/2020 – cd. DL Rilancio – L’ANCE illustra le misure fiscali” – ID n.40374 del 3 giugno 2020.