Interventi di risparmio energetico effettuati nel 2020 – Operativo il sito dell’Enea

E’ possibile trasmettere sul sito dell’ENEA – https://detrazionifiscali.enea.it -, suddiviso in due sezioni (https://bonuscasa2020.enea.it e https://ecobonus2020.enea.it), i dati relativi agli interventi volti al risparmio energetico che terminano nel 2020, agevolati con il Bonus casa (detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie), con l’Ecobonus (detrazione IRPEF/IRES dal 50% all’85%) o con il Bonus facciate (detrazione IRPEF/IRES del 90%).

Il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori, e per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 ed il 25 marzo 2020, il termine decorre dal 25 marzo (con invio entro il 23 giugno 2020).

Tramite i due portali sarà possibile inviare la documentazione:

  • degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie – Bonus casa[1] (https://bonuscasa2020.enea.it) nella percentuale del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 e relative ad interventi effettuati sia su singole unità abitative che su parti comuni condominiali[2].

L’obbligo di comunicazione all’Enea per questo tipo di interventi è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) allo scopo di monitorare il risparmio energetico conseguito anche attraverso questo tipo di lavori;

  • degli interventi che usufruiscono della detrazione IRPEF/IRES per il risparmio energetico – Ecobonus[3](https://ecobonus2020.enea.it) secondo le diverse percentuali di detrazioni del previste per gli interventi sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni condominiali nelle percentuali:
    • del 50% e del 65% in via ordinaria (entro dei massimali di spesa previsti per i vari tipi di intervento);
    • del 70% e del 75% esclusivamente per gli interventi sulle parti comuni condominiali (entro un ammontare massimo di spesa 40.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari);
    • dell’80% e dell’85% esclusivamente per gli interventi sulle parti comuni condominiali che siano realizzati nelle zone sismiche 1, 2, e 3 congiuntamente finalizzati alla riduzione del rischio sismico (limite massimo di spesa previsto 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari);
  • degli interventi sulle facciate degli edifici che sono agevolati con la detrazione IRPEF/IRES del 90%, senza limiti di spesa– Bonus facciate [4] (https://ecobonus2020.enea.it).

Deve trattarsi degli edifici ubicati nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici come A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici n.1444/1968 o “in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali”, come risultanti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti territoriali competenti.

La comunicazione all’ENEA va inviata per gli interventi che hanno un impatto dal punto di vista energetico[5], ovvero:

  • se influenzano l’edificio dal punto di vista termico, cioè modificano le caratteristiche termo-fisiche dei componenti dell’involucro dell’edificio che si riflettono sulla prestazione energetica (es. cappotto, isolamento termico delle pareti opache);
  • se interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, ovvero la superficie che delimita il volume climatizzato rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione.

 

[1] Cfr. art.16-bis del DPR 917/86.

[2] Si ricorda che la detrazione è prevista a regime nella percentuale di spesa pari al 36% fino ad un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare (cfr. art. 16-bis DPR 917/1986).

[3] Cfr. art. 14, DL 63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013.

[4] Il beneficio è stato introdotto dal 1°gennaio 2020 dall’art.1, co. 219-223, della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020).

[5] Nelle ipotesi che seguono, l’intervento deve soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 in funzione della tipologia e del livello di intervento (ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e riqualificazioni energetiche) e, in termini di trasmittanza termica, quelli fissati alla Tabella 2 del Decreto del MISE dell’11 marzo 2008, come aggiornato dal Decreto MISE 26 gennaio 20106.