Integrazione salariale e Naspi: definiti gli importi massimi 2017

L’Inps, con l’allegata circolare n. 36/17, ha comunicato le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere, nell’anno 2017, ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale e della NASpI.
 
L’art. 3, co. 6 del D.Lgs. n. 148/15, prevede che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio 2016 e per ciascun anno successivo, siano incrementati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
 
L’art. 1, co. 287 della L. n. 208/15, Finanziaria 2016, prevede, inoltre, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo   valore   medio   relativo   all’anno precedente, non può risultare inferiore a zero.
 
Pertanto, in applicazione del citato art. 1, comma 287 della L. Finanziaria 2016 gli importi, al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, riguardanti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli relativi ai contratti di solidarietà, sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015, risultano, per il presente anno, confermati nelle misure previste nel 2016, come di seguito indicate:
 
tetto basso                   – euro     971,71                      914,96
tetto alto                       – euro  1.167,91                   1.099,70  
         
Relativamente al settore edile e lapideo, l’art. 2, co. 1 della L. n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i suddetti massimali di riferimento, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86, pari al 5,84%, siano incrementati del 20%. Pertanto, per l’anno 2017,   le misure dei trattamenti per intemperie stagionali sono:
 
tetto basso        – euro 1.166,05          1.097,95                    
tetto alto            – euro 1.407,49          1.319,64
 
L’ammontare della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei suddetti massimali è stata confermata in euro 2.102,24.
 
La misura degli importi massimi mensili relativi all’indennità di disoccupazione NASpI, per l’anno 2017, non può comunque superare euro 1.300,00, mentre la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari ad euro 1.195,37.
 
La nota conclude ricordando che in relazione ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, di cui  all’articolo 3, commi 3 e 4, della legge n.  451/94, agli articoli da 9 a 19 della legge n. 427/75 e all’ art. 11, comma 2 della legge n. 223/91, abrogati con decorrenza dal 1 gennaio 2017, così come previsto  dall’articolo 2, comma 71, della L. n. 92/12, le procedure informatiche non consentiranno la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.