Inps, msg. n. 3779/2023: esoneri per società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria

L’Inps, con il messaggio n. 3779/2023, ha fornito le istruzioni in relazione alla proroga per gli anni 2022 e 2023, prevista dalla legge di bilancio 2022, delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018.

In particolare, il suddetto articolo 43-bis dispone che “Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 44, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.

L’articolo 1, comma 126, della legge di bilancio 2022 ha poi prorogato, per gli anni 2022 e 2023, la disposizione sopra riportata, nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 21 milioni di euro per ciascun anno.

Al riguardo, l’Inps ha chiarito, in primo luogo, che il citato articolo 43-bis deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione temporale è estesa alle società sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie, negli anni 2022 e 2023, di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 (c.d. CIGS per cessazione di attività).

L’Inps ha, dunque, evidenziato che, limitatamente ai lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al richiamato articolo 44, trova applicazione anche per gli anni 2023 e 2024 l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR, maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento).

L’Inps ha, inoltre, ricordato che, sulla base della disciplina relativa alla fattispecie in esame, l’applicazione dei suddetti esoneri deve essere richiesta al Ministero del lavoro (con la stima dei relativi costi), unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS ai sensi del citato articolo 44. Il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.

Ciò premesso, si riportano di seguito le principali indicazioni contenute nel messaggio in esame.

Istruzioni operative per l’inoltro e l’accoglimento delle domande di esonero

Fermo restando quando sopra, per usufruire degli esoneri in esame, i curatori o i commissari straordinari o gli intermediari da essi incaricati devono inoltrare all’INPS una domanda di ammissione all’esonero, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza presente sul sito www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Per le modalità di trasmissione delle domande, l’Inps ha rinviato a quanto già illustrato nei messaggi n. 3920/2020 e n. 1400/2022.

L’Istituto ha, inoltre, ribadito che gli esoneri in esame trovano applicazione sulla matricola istituita ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale.

Qualora sussistano i presupposti che legittimino l’esonero, il codice autorizzazione (CA) “0Q” deve essere assegnato:

  • con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento;
  • dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.

L’Inps ha, inoltre, evidenziato la necessità di verificare che, per i periodi oggetto di esonero dal versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, la procedura concorsuale non abbia provveduto a esporre nel flusso Uniemens anche i codici di versamento “CF01”, “CF02” e “CF11”, afferenti a lavoratori e periodi per i quali è stata inoltrata la domanda di esonero.

Qualora risulti che detti codici siano stati indebitamente utilizzati, la Sede territoriale Inps competente contatta la procedura concorsuale per i conseguenti adempimenti di rettifica, presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda di esonero.

Domande di liquidazione delle quote di TFR

Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari da loro incaricati devono presentare istanza di liquidazione utilizzando l’apposito servizio “Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)”, disponibile sul portale dell’Istituto.

L’Inps ha ricordato che le apposite istruzioni operative sono state fornite ai paragrafi 3.1 e 3.2 del già citato messaggio n. 3920/2020