Inps e Inail – Durc on Line e Durc di congruità
I due provvedimenti mettono in luce la diversificazione che, secondo l’interpretazione di Inps e Inail, opererebbe l’Ordinanza n. 41 tra il Durc on Line e il c.d. Durc di congruità che il RUP e gli Uffici speciali della ricostruzione devono acquisire nei diversi momenti afferenti gli appalti pubblici e quelli privati della ricostruzione.
A seguito della suddetta diversificazione viene, quindi, ribadito che il Durc on Line è il documento disciplinato dalla novella normativa del 2015 attraverso il quale si verifica la regolarità contributiva dell’impresa, nel suo complesso, nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili secondo i criteri fissati dal decreto 30 gennaio 2015 e successive modifiche 1 , nonché attraverso le circolari esplicative che sono seguite 2.
Il Durc di congruità è, invece, la certificazione relativa all’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori di ricostruzione pubblica e privata ed è rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili/Edilcasse competenti.
A tal proposito, gli Istituti ricordano che, secondo quanto disposto dall’art. 1 dell’ordinanza, la determinazione dell’incidenza della manodopera e della congruità della stessa saranno oggetto di una successiva ordinanza che terrà conto dell’accordo tra le parti sociali di cui all’art. 1, comma 2 della stessa.
Tali chiarimenti resi dagli istituti superano le indicazioni degli stessi fornite nei mesi scorsi 3 riguardo all’apertura di una posizione previdenziale relativa al singolo cantiere, dovendosi procedere, infatti, ad una verifica della regolarità contributiva esclusivamente mediante Durc on Line e a una verifica della congruità della manodopera mediante l’apposita certificazione rilasciata dalle Casse Edili.
Si informa, inoltre, che la circolare Inail del dicembre scorso, alla quale si rimanda, rende note anche alcune istruzioni operative circa la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria (Inail) sospesi a seguito del sisma 2016, di cui all’art. 48 del D.L. n. 189/2016, così come di recente modificato (L. n. 172/2017).
In base al nuovo testo dell’art. 48, infatti, il termine per la ripresa dei versamenti precedentemente fissato al 30 ottobre 2017 è stato differito al 30 maggio 2018 e il numero massimo di rate è passato da 18 a 24.
L’Istituto informa, pertanto, che il versamento dei premi sospesi deve essere effettuato entro il 16 maggio 2018, così come il versamento della prima rata in caso di pagamento rateale.
Si rimanda alla circolare per gli ulteriori aspetti operativi del caso e per gli allegati forniti dall’Istituto.