Ingegneri junior, negli appalti possono solo collaborare

CdS: attività limitata alle opere edili che non comportano soluzioni progettuali complesse ed esclusa dai lavori di difesa del suolo.

Gli ingegneri junior hanno una serie di limiti nella partecipazione alle gare d’appalto. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 4776/2016.
Le competenze degli ingegneri junior

Il CdS ha ricordato che l’articolo 46 del Dpr 328/2001 prevede che gli ingegneri junior, con laurea triennale e iscritti nella sezione B dell’Albo, possano collaborare con gli ingegneri della sezione A, cioè con quelli che hanno completato il ciclo di studi, ma solo nel settore delle opere edili.  Gli ingegneri junior hanno competenze proprie solo in materia di edilizia privata.
La progettazione di opere per la difesa del suolo, le depurazioni e gli impianti civili per l’ambiente e il territorio sarebbero invece, sostengono i giudici, di esclusiva competenza degli ingegneri iscritti nella sezione A. Per queste attività, in base all’articolo 45 del Dpr 328/2001, non è prevista nessuna attività di collaborazione o concorso.
Ingegneri junior e appalti

Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato, un Comune aveva aggiudicato dei lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione ad una società che si era fatta redigere gli elaborati dell’offerta tecnica da un ingegnere “junior”.
La società esclusa aveva quindi presentato ricorso al Tar, ma questo lo aveva respinto sostenendo che l’attività dell’ingegnere junior rientrava nelle ipotesi di collaborazione alla progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie. Secondo il Tar, non era stato dimostrato che le migliorie inserite nel progetto avessero dato vita asoluzioni avanzate. Il progettista, a detta dei giudici, aveva agito sul progetto predisposto dalla Stazione Appaltante, quindi si poteva ipotizzare che avesse messo in pratica metodologie standardizzate.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato questa visione affermando che le competenze dell’ingegnere junior  si limitano alle costruzioni semplici e non includono le opere pubbliche.
Oltre a questo elemento, i giudici hanno sottolineato che l’ingegnere junior non avrebbe potuto collaborare con la Stazione Appaltante dal momento che non era in rapporto di dipendenza con l’ufficio tecnico del Comune.
Per questi motivi il ricorso dell’impresa esclusa è stato accolto e l’aggiudicazione, basata su progetti che per l’inesperienza del progettista avrebbero potuto causare dei problemi, è stata revocata.