Indici sintetici di affidabilità: le novità per il periodo d’imposta 2021

Novità in tema di ISA per il periodo d’imposta 2021: modifiche alle note tecnico/metodologiche ed alla territorialità, revisione congiunturale straordinaria per tenere conto dell’emergenza sanitaria ed introduzione di nuove cause di esclusione applicabili anche all’ISA CG69U per il settore delle costruzioni.

Queste le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell’economia e finanze 29 aprile 2022, pubblicato sul S.O. n.18 alla Gazzetta Ufficiale n.111 del 13 maggio 2022 in relazione all’applicabilità degli ISA per il periodo d’imposta 2021, a valle del parere favorevole della Commissione degli Esperti, cui l’ANCE partecipa, espresso nella riunione del 7 aprile scorso.

Le modifiche agli ISA si riferiscono anche all’ISA CG69U relativo al settore delle costruzioni, approvato con il Decreto MEF 21 marzo 2022, applicabile per il periodo d’imposta 2021 e che costituisce parte della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2022 (nel Modello ISA vanno indicati specifici dati economici, contabili e strutturali).

In particolare, in base a quanto previsto nel D.M. 29 aprile 2022, per il periodo d’imposta 2021 le novità d’interesse riguardano:

  • l’individuazione di indici specifici, al fine di tener conto sia dei vantaggi/svantaggi relativi alla collocazione territoriale dell’impresa, sia degli effetti dell’andamento congiunturale. Per l’ISA CG69U relativo al settore delle costruzioni, cfr. l’Allegato III al D.M. 29 aprile 2022;
  • la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, mediante l’introduzione di specifici correttivi, per adeguarne i risultati agli effetti della crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 (cfr. l’Allegato 5 al D.M. 29 aprile 2022);
  • l’introduzione di nuove cause di esclusione dagli ISA, tra le quali è di interesse l’inapplicabilità degli ISA a tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, indipendentemente dall’aver subito una contrazione dei ricavi nel 2021.

Questa causa si aggiunge all’ulteriore ipotesi di esclusione dagli ISA già prevista, sempre per il 2021, in favore degli operatori che hanno subito una diminuzione dei ricavi, ovvero dei compensi, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019 (cfr. l’art.4 del D.M. 21 marzo 2022).

In ogni caso, restano ferme le altre cause di esclusione “ordinarie” dagli ISA (ad es., per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro, ai soggetti in “regime forfetario” o in presenza di partecipanti ad un gruppo IVA – cfr. l’art.3 del D.M. 21 marzo 2022).

Allegati

Decreto_del_Ministro_dell’economia_e_finanze_29_aprile_2022