Inail – Riduzione dei premi e contributi per il 2018. Istruzioni operative

Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la circolare Inail n. 13/18 contenente le indicazioni operative per l’applicazione della percentuale di riduzione dei premi e contributi che, come anticipato nella comunicazione Ance del 21 febbraio 2018, è stata fissata, con decreto interministeriale del 22 dicembre 2017, in misura pari al 15,81%, per il periodo di competenza 2018. 
 Per il suddetto anno, la riduzione si applica alla rata anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio, da versare con l’autoliquidazione nel 2019, a condizione però che nel frattempo non sia intervenuta la revisione delle tariffe, così come previsto dall’art. 1, comma 128, della L. n. 147/13.
 
Come in passato, l’Istituto ricorda che la riduzione riguarda tutti i soggetti tenuti all’obbligo assicurativo e che la percentuale del 15,81% si applica a tutte le tipologie di premi e contributi secondo criteri differenziati, che tengono conto se le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, ossia con data inizio precedente al 3 gennaio 2016, oppure da meno di un biennio, ossia con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016.
 
Specificatamente per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, si evidenzia che la riduzione in parola è applicabile se è stata presentata e accettata dall’Inail l’istanza 20 MAT ( riduzione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attività, ai sensi dell’articolo 20 del D.m. 12 dicembre 2000), che consente peraltro di cumulare entrambi i benefici.
 In tal caso, la riduzione sarà automaticamente applicata con riferimento al 2018, senza la necessità di dover presentare una nuova istanza.
 
Per quanto riguarda gli altri criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi, l’Istituto assistenziale fa esplicito rinvio alla propria circolare n. 25/14, già oggetto di comunicazione Ance del 14 maggio 2014.