Inail FAQ COVID 19 – TUTELA INFORTUNISTICA
In particolare, l’Istituto ha chiarito che sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto “rischio specifico”, vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi riguardanti gli altri casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Pertanto, ferme restando le categorie di lavoratori, come, a titolo esemplificativo, quelle degli operatori sanitari, banconisti addetti alla cassa, etc. per i quali l’accertamento medico legale ricade nella c.d. presunzione semplice, la tutela infortunistica riconosciuta dall’Inail si estende a tutte le categorie di lavoratori che esercitano attività, mansioni e compiti e per le quali non è possibile far valere la presunzione di origine professionale.
Nel caso di infortunio in itinere da COVID 19, l’accertamento medico-legale si avvarrà di ulteriori elementi in aggiunta a quelli richiamati, come per esempio l’esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.
Come già evidenziato nella circolare Inail n. 13/20, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 del dpr n. 1124/65 e s.m. Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza deve trasmettere all’Inail il certificato di infortunio. Sulla base delle informazioni ottenute, il medico certificatore non deve inserire l’ora ma la sola data dell’evento che, in mancanza di altri elementi, coincide con la data di inizio dell’astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore. In caso di infezione accertata, l’Inail eroga comunque le prestazioni a partire dalla data di astensione dal lavoro, rinvenibile anche attraverso la denuncia di infortunio trasmessa dal datore di lavoro.
Alle sedi dell’Istituto è stata inoltre data l’istruzione di accettare anche la semplice certificazione di malattia redatta su modulistica Inps per l’apertura delle pratiche, in particolare per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione del contagio.
In tali ipotesi, dovrà essere acquisita successivamente la documentazione utile a comprovare l’infezione e gli elementi indispensabili per ricondurla all’occasione di lavoro, dati non presenti nel certificato di malattia.
La qualificazione di Covid-19 quale infortunio Inail è oggi fondata sulla positività del test di conferma (tampone). Allo stato, la diagnosi di sospetto clinico non è da sola utile per ammissione a tutela infortunistica.
Tuttavia, stante la segnalata incostanza nell’effettuazione dei test su tampone, in fase di emergenza può intendersi, per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti.
La conferma diagnostica, confortata anche da un eventuale risultato del test sierologico, rappresenta il momento della regolarizzazione del caso da cui far decorrere la tutela. Qualora il soggetto sia stato in malattia (all’epoca sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli altri casi, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps.