In vigore il decreto di aggiornamento sui Certificati Bianchi o Titoli di efficienza energetica

Il Ministero  dello Sviluppo economico ha pubblicato il DM 10 maggio 2018 “Modifica e aggiornamento del DM 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”.

Tra le novità del decreto, si segnala l’aggiornamento e le integrazioni dell’elenco, non esaustivo, dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata, con l’indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei TEE (tabella 1 dell’Allegato 2 del DM 11 gennaio 2017 ), l’approvazione di una prima serie di schede per la predisposizione delle tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalità “Progetti standardizzati” (PS) con l’obiettivo di favorire una maggiore semplificazione e trasparenza nell’uso del meccanismo dei Certificati Bianchi o Titoli di efficienza energetica (TEE), correggendo inoltre le dinamiche di prezzo dei TEE che negli ultimi mesi avevano raggiunto valori molto elevati e consentendo una maggiore offerta di Certificati sulle piattaforme di scambio.

 

Cosa sono i TEE

Si ricorda che i TEE sono titoli negoziabili che certificano i risparmi energetici conseguiti negli usi finali di energia a seguito di interventi di incremento dell’efficienza energetica.

Per ogni TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio) di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica, viene riconosciuto un Certificato per un periodo di tempo  stabilito dalla normativa per ogni tipologia di progetto (da 3 a 10 anni).

Il meccanismo di incentivazione si basa su un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali. I soggetti volontari e i soggetti obbligati scambiano i TEE sulla piattaforma di mercato gestita dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) o attraverso contrattazioni bilaterali.

Per ogni anno d’obbligo, dal 2017 al 2020, sono stati fissati gli obiettivi di risparmio che i distributori devono raggiungere attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica.

I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d’obbligo di risparmio in due modi:

  1. realizzando direttamente o attraverso le società da essi controllate, o controllanti, i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo;
  2. acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo, ovvero altri distributori, ESCO certificate o utenti finali pubblici o privati che hanno nominato un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato.

Tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica presso il GME.

 

Le principali novità del nuovo decreto

Il DM 10 maggio 2018, come già anticipato, modifica sia aspetti tecnici che metodologici in grado di promuovere l’offerta di nuovi risparmi e semplificare le istruttorie da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Per promuovere l’offerta dei TEE è stato aggiornato l’elenco, non esaustivo, delle tipologie di interventi di efficienza energetica ammissibili, arricchendo la tabella 1 dell’Allegato 2 al DM 11 gennaio 2017, con circa 30 nuovi interventi tra i quali, l’installazione di pompe di calore e gruppi frigo a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento (nell’ambito del settore reti, servizi e trasporti).

Per il settore civile, invece, sono stati differenziati gli interventi di nuova realizzazione e retrofit di “edifici a energia quasi zero” associando agli interventi di retrofit una vita utile di 5 anni e lasciando a quelli di nuova realizzazione 10 anni di vita utile. Stessa suddivisione ha riguardato i sistemi di illuminazione privata dove per il retrofit è stato assegnato un valore di vita utile pari a 5 anni contro i precedenti 7, che continuano ad essere associati all’installazione di tali sistemi.

Il decreto introduce un valore massimo di riconoscimento per ogni TEE pari a 250 € al fine di stabilire un equilibrio nella domanda/offerta.

La revisione della disciplina sui TEE ha introdotto inoltre 8 nuove tipologie di progetti incentivabili attraverso la modalità standardizzata (Tabella 1 dell’allegato 2 al DM 10 maggio 2018) tra i quali: installazione di LED per l’illuminazione e bolletta “smart”. Quest’ultima scheda ha l’obiettivo di sensibilizzare il consumatore al cambiamento comportamentale.

E’ stata inoltre confermata la non cumulabilità, per i progetti presentati dopo l’11 luglio 2018,  con altri incentivi a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas, e con altri incentivi statali destinati ai medesimi progetti. È fatto salvo l’accesso ai fondi di garanzia e fondi di rotazione, contributi in conto interesse,  e la cumulabilità al 50% dei TEE con la detassazione del reddito d’impresa per l’acquisto di macchinari e attrezzature.

Testo Decreto 10 maggio 2018

Allegato 1

Allegato 2