In vigore dal 13 giugno le novità sugli impianti a fonti rinnovabili e gli obblighi per gli edifici
In particolare il Decreto prevede, per gli edifici di nuova costruzione e nei progetti di “ristrutturazioni rilevanti”, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata a partire dal 13 giugno 2022:
- l’aumento delle quantità minime di utilizzo dell’energia rinnovabile, richiedendo la copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva, ricorrendo ad impianti alimentati da fonti rinnovabili.
- l’incremento della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da installare sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, differenziando il caso dei nuovi edifici da quello delle ristrutturazioni.
L’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici si applica anche agli edifici rientranti nel codice dei beni culturali e del paesaggio e a quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i relativi vincoli.
L’obbligo non si applicherà qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente.
APPROFONDIMENTO
Le nuove disposizioni sono contenute nell’art. 26 e nell’Allegato III del D.lgs n. 199/2021, che dal 13 giugno sostituiscono rispettivamente l’art. 11 e l’Allegato III del D.lgs n. 28/2011.
Campo di applicazione
Le nuove disposizioni si applicano agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28[1], che rientrino nell’ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata a partire dal 13 giugno 2022.
Le disposizioni non si applicano:
- agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. L’indicazione di temporaneità dell’edifico e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel titolo abilitativo della costruzione;
- agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l’adempimento degli obblighi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari;
- agli edifici di cui alla Parte seconda e all’art. 136, comma 1, lettere b), e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. n. 42/2004 e a quelli specificatamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli.
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, deve essere evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’art. 8, comma 1, del D.lgs n. 192/2005, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore dell’energia primaria non rinnovabile dell’edificio è ridotto secondo quanto stabilito al punto 4 dell’Allegato III.
Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia.
Obblighi di impianti a fonti rinnovabili
Gli edifici rientranti nel campo di applicazione dl decreto sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:
- della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e
- del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Per gli edifici pubblici i suddetti valori sono pari a 65%.
Gli obblighi di cui sopra non possono essere assolti con dispositivi che producono calore per effetto Joule.
Per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, la potenza elettrica, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula: =∙
Dove:
- k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
- S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in m2. Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.
L’obbligo di rispettare i valori di energia da fonte rinnovabile, sia per i consumi termici che per gli elettrici, non si applica qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, così come definito dell’articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l’intero fabbisogno energia termica per raffrescamento.
Per gli edifici pubblici, il valore della potenza elettrica (P) installata è incrementato del 10%.
Specifiche tecniche degli impianti
Fatti salvi i casi di alimentazione tramite le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, gli impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere agli obblighi di cui all’Allegato III devono essere realizzati all’interno o sugli edifici ovvero nelle loro pertinenze. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l’impronta a terra dei fabbricati e un’area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo di legge.
Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
Come previsto dal Decreto, il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) sta predisponendo delle linee guida contenenti esempi e calcoli numerici, volte ad agevolare l’applicazione delle prescrizioni di cui all’Allegato III.
Verifiche da parte dei Comuni
La verifica del rispetto dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili è effettuata dai Comuni attraverso la relazione tecnica, di cui all’art. 8, comma 1 del D.lgs n. 192/2005, predisposta dal progettista. L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Evoluzione della normativa
È previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica. In occasione della suddetta revisione degli obblighi, sarà valutata l’estensione degli stessi agli edifici sottoposti a una ristrutturazione importante di primo livello, nonché alle categorie di edifici appartenenti alle categorie E2, E3 ed E5 di cui all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a ristrutturazione.
Accesso agli incentivi
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati per rispettare gli obblighi previsti dal D.lgs n. 199/2021, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi i fondi di garanzia e i fondi di rotazione per l’erogazione dei prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.
Note:
[1] “Edificio sottoposto a ristrutturazioni rilevanti” (art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs n. 28/2011): edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
- Edificio esistente avente superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
- Edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Allegati
D.lgs n. 199/2021
All.ti al Dlgs n. 199/2021