In elaborazione le Linee guida sull’iscrizione delle stazioni appaltanti per operare “in house”
Il Consiglio di Stato, Commissione speciale, con pronuncia del 5 settembre 2017, n. 1940, ha reso parere in merito alle Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192, d.lgs. n. 50 del 2016.
Al riguardo, va precisato che, in data 29 dicembre 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva già trasmesso una precedente stesura delle Linee Guida al Consiglio di Stato. Rispetto a quest’ultima, nel nuovo testo sono stati integralmente i rilievi a suo tempo formulati con il precedente parere recepiti e in particolare:
· è stato espunto, tra i possibili indici della presenza del controllo analogo, il riferimento agli «strumenti di diritto pubblico» e al «contratto di servizio»;
· è stato chiarito che i parametri ivi indicati per il riscontro del «controllo analogo» sono meramente esemplificativi e non fissano una griglia esaustiva, mentre le «modalità temporali» del controllo analogo sono cumulative;
· è stato aggiunto che i provvedimenti di rigetto dell’iscrizione e di cancellazione dall’elenco sono impugnabili «innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa»;
· quanto al controllo sul limite “finalistico” dell’in house, si specifica che mediante l’esame dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organismo partecipato (rectius «società partecipata»), che «lo stesso abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.lgs. 175/2016».
Tra gli aggiornamenti delle Linee guida – introdotti sia per tener conto dal decreto correttivo al codice dei contratti pubblici, sia per favorire il miglior funzionamento dell’Elenco – si evidenzia che:
· è stato eliminato il riferimento alla clausola statutaria che impone il rispetto del requisito dell’attività prevalente produzione “internalizzata” inferiore ad oltre l’80 per cento del fatturato;
· viene preso atto delle modifiche attuate dal decreto correttivo all’art. 211 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui l’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto. Tale potere di impugnativa viene quindi espressamente riferito «ai contratti già aggiudicati mediante il modulo dell’in house providing».
Su quest’ultimo punto la Commissione propone alcune modifiche.