Impugnazione Permesso di costruire: quando decorrono i termini

Il termine di 60 giorni per presentare un ricorso contro un permesso di costruire decorre dall’inizio dei lavori nel caso in cui si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area ovvero laddove si contesti (come nel caso di specie) la violazione delle distanze; viceversa esso decorre dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, ove si contesti il dimensionamento, la consistenza ovvero la finalità dell’erigendo manufatto.

E’ quanto ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza del 7 febbraio 2020 n. 962 conformandosi a precedenti orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, la sentenza ha nuovamente chiarito che la “piena conoscenza” del provvedimento (da cui decorre il termine per poter impugnare il permesso) non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività del potenziale ricorrente.

Inoltre, per impugnare un titolo edilizio non basta solo il requisito della cd. “vicinitas” ma occorre anche la dimostrazione di un danno che comprovi la legittimazione a ricorrere contro il permesso di costruire. E’ quindi necessario provare il pregiudizio patito (sia patrimoniale oppure un peggioramento delle condizioni di vista o dei caratteri urbanistici che caratterizzano l’area).

In base a questi presupposti il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del TAR (n. 873/2018), ha respinto l’appello proposto dai proprietari di alcuni edifici vicini nei confronti di un permesso di costruire rilasciato dal Comune e consistente nella demolizione e successiva ricostruzione di un edificio con contestuale ampliamento realizzato mediante la volumetria residua del terreno e l’aumento di cubatura derivante dal cd Piano casa.