Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e NASPI relativi all’anno 2018

L’Inps, con l’allegata circolare n. 19/18, ha comunicato le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere nell’anno 2018 ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale e della NASpI.
 L’art. 3, co. 6, del D.Lgs. n. 148/15, al riguardo, prevede che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio 2016 e per ciascun anno successivo, siano incrementati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
 Pertanto, gli importi al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, riguardanti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli relativi ai contratti di solidarietà, sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015, risultano, per il presente anno:
 
tetto basso      – euro   982,40              925,03
 
tetto alto          – euro  1.180,76           1.111,80    
      
Relativamente al settore edile e lapideo, l’art. 2, co. 1, della L. n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i suddetti massimali di riferimento, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86, pari al 5,84%, siano incrementati del 20%. Pertanto, per l’anno 2018, le misure dei trattamenti per intemperie stagionali sono:
 
tetto basso      – euro   1.178,88           1.110,03       
               
tetto alto          – euro  1.416,91           1.334,16
 
L’ammontare della retribuzione mensile lorda, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, che costituisce la soglia per l’applicazione dei suddetti massimali, è pari ad euro 2.125,36.
La misura degli importi massimi mensili relativi all’indennità di disoccupazione NASpI, per l’anno 2018, non può superare euro 1.314,30, mentre la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari ad euro 1.208,15