Impianti sportivi: nuove regole per realizzazione e riqualificazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 (Suppl. Ord. n. 20) del 24 aprile scorso è stato pubblicato il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

Fra le misure di interesse del settore privato si segnala la modifica della procedura semplificata per favorire l’ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi, prevista dall’art. 1, commi 303-305 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e incentrata su due passaggi in conferenza di servizi, poteri di surroga del Presidente del Consiglio dei Ministri e su strumenti di finanziamento innovativi, con la possibilità di accompagnare all’impianto sportivo altri tipi di interventi strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto stesso e al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, ad esclusione di nuovi complessi di edilizia residenziale.

L’art. 62 del Decreto Legge 50/2017 integra tale normativa, da un lato adeguandola alle innovazioni nel frattempo intervenute in materia di conferenza di servizi e di contratti pubblici d’appalto, e dall’altro specificando e ampliando l’ambito di applicazione di alcune previsioni e cioè:

– lo studio di fattibilità, avente valore di progetto preliminare e su cui si pronuncerà la conferenza di servizi preliminare (art. 1, comma 304, lett. a, Legge 147/2013), può ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell’impianto e può prevedere la demolizione dell’impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione anche con diversa volumetria e sagoma ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) (ristrutturazione edilizia) ed f) (ristrutturazione urbanistica) del Dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

In caso di interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità può prevedere anche la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie (max 90 anni) o del diritto di usufrutto (max 30 anni) dell’impianto sportivo e/o di altri immobili di proprietà pubblica per il raggiungimento dell’equilibrio finanziario dell’iniziativa. In questi casi viene ora richiesto alla società o all’associazione sportiva promotori dell’iniziativa il possesso dei requisiti previsti dall’art. 183, comma 8 del D.lgs. 50/2016 in tema di finanza di progetto.

– la conferenza di servizi decisoria (art. 1, comma 304, lett. b, Legge 147/2013) si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona – ossia con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni competenti – eventualmente in sede unificata con quella avente ad oggetto la valutazione di impatto ambientale (VIA). Il verbale conclusivo può costituire anche variante allo strumento urbanistico generale, nel qual caso deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio comunale.

Il Decreto Legge è in corso di conversione in Parlamento.