Impianti di gestione dei rifiuti e piani di emergenza: le prime indicazioni del ministero
Con la Circolare n. 2730 del 13 febbraio 2019, il ministero dell’Ambiente ha fornito alcune indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 26 bis del d.l. 113/2018 (cd. decreto sicurezza) e dei relativi obblighi posti in capo ai titolari degli impianti di gestione dei rifiuti, nelle more dell’adozione del previsto Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.
L’art. 26 bis, infatti, ha stabilito che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 132/2018 (ossia entro il 4 marzo 2019) i gestori di tali impianti devono predisporre un Piano di Emergenza Interna (PEI) e trasmettere al Prefetto le informazioni necessarie affinché lo stesso possa, d’intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, elaborare un Piano di Emergenza Esterna (PEE).
Al riguardo, si ricorda che la predisposizione del PEI ha lo scopo di:
· controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
· mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
· informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
· provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Con particolare riferimento agli impianti che gestiscono rifiuti inerti, si evidenzia, sotto il profilo operativo, che gran parte delle informazioni richieste per il Piano di Emergenza Interna e delle indicazioni da fornire al Prefetto ai sensi del citato articolo 26 bis sono già contenute nella documentazione predisposta ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 ai fini della valutazione dei rischi. Ne deriva che tale documentazione potrà essere utilizzata anche per assolvere agli obblighi previsti dal citato articolo 26 bis. Ciò peraltro trova indirettamente conferma anche nella Circolare del ministero dell’Ambiente che richiama espressamente il Decreto Legislativo 81 del 2008 ai fini della predisposizione del Piano di Emergenza Interna.
Si ricorda, inoltre, che il Piano di Emergenza Interna deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze.
Si evidenzia, infine, che il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 26 bis del d.l. 113/2018 non è soggetto ad alcuna sanzione.
Di seguito un quadro riepilogativo dei principali aspetti analizzati dalla Circolare del ministero dell’Ambiente:
Ambito di applicazione dell’art. 26 bis
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Viene chiarito che:
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Obblighi
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I gestori degli impianti di rifiuti (non soggetti alla normativa Seveso) devono:
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Informazioni da fornire al Prefetto
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La Circolare specifica che, ai fini dell’elaborazione da parte del Prefetto dei Piani di Emergenza Esterna, i gestori degli impianti devono fornire le informazioni necessarie per descrivere l’impianto, quali ad esempio:
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Tempi
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Entro il 4 marzo 2019: gli impianti esistenti devono predisporre il Piano di Emergenza Interna e fornire le informazioni al Prefetto.
Entro i successivi 90 giorni (dalla ricezione delle informazioni) il Prefetto predispone il Piano di Emergenza Esterna.
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In allegato l’art. 26 bis del d.l. 113/2018 e la Circolare del ministero dell’Ambiente n. 2730 del 13 febbraio 2019.