Immobili locati alla PA: la riduzione del 15% del canone legittima il recesso immediato

Si segnala una interessante sentenza del Tribunale di Torino la n. 528 del 28 gennaio 2016 che interviene sulla questione degli immobili locati da privati proprietari agli uffici delle pubbliche amministrazioni centrali o periferiche (es. Comuni, caserme, sedi territoriali delle agenzie delle entrate, ASL ecc.) oggetto negli ultimi anni (con il DL n. 95/2012 e successive modifiche e integrazioni) di una serie di disposizioni di “spending review” alcune delle quali al limite della legittimità costituzionale. Ci si riferisce in particolare alla riduzione forzosa dei canoni di locazione pari al 15% applicata automaticamente a tutti i contratti in essere dal 1° luglio 2014 (peraltro con sei mesi di anticipo rispetto all’originaria previsione legislativa). La 4 riduzione del canone, secondo la norma, opera anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, restando tuttavia salvo il diritto di recesso da parte del proprietario di cui però non è stata chiarita né la modalità di effettuazione né soprattutto la decorrenza dei suoi effetti. La sentenza del Tribunale torinese fornisce una condivisibile chiave di lettura della norma affermando che l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, che ha giustificato la previsione della riduzione imperativa del canone (oltre che il blocco dell’adeguamento Istat dal 2012 al 2016) trova il suo bilanciamento nella riconosciuta facoltà per il locatore di comunicare in qualsiasi momento il recesso con efficacia immediata e non, come sostenuto dalla PA conduttrice nella vicenda oggetto di contenzioso, con efficacia soltanto a far data dalla scadenza naturale del contratto. Il Tribunale torinese ha dichiarato legittimo il recesso esercitato dalla parte locatrice ordinando il rilascio dell’immobile locato e condannando la PA conduttrice per l’abusiva occupazione del bene protrattasi sin dal giorno indicato con la comunicazione di recesso.