Il Decreto Sbloccacantieri è legge. Approvato dalla Camera, attende solo la pubblicazione in Gazzetta
Dopo una lunga gestazione, con il via libera della Camera è stato convertito definitivamente in legge lo Sblocca Cantieri, che contiene una serie di novità per lo svolgimento delle gare d’appalto. Tetto al subappalto, fissato al 40%, procedura negoziata fino a 1 milione di euro, libertà, per le Stazioni Appaltanti, di scegliere il criterio di aggiudicazione e, in presenza di idonei requisiti, di effettuare la verifica preventiva della progettazione sono alcune delle modifiche al Codice Appalti.
Nel corso dell’iter legislativo l’ANCE ha partecipato al ciclo auditivo svolto sia al Senato che alla Camera, dove ha illustrato la propria posizione sui contenuti del testo emanato dal Governo e sulle modifiche approvate dal Parlamento. Al riguardo, le osservazioni dell’ANCE sono state riprese e citate più volte nel corso del dibattito parlamentare sia in Commissione che in Aula.
C’è poi il capitolo degli interventi strutturali in zona sismica che, anche se non incide direttamente sul Codice Appalti, è stato pensato per velocizzare la realizzazione dei lavori, semplificando la vita di progettisti, imprese e uffici amministrativi.
Criteri di aggiudicazione, scelta autonoma
Non ci sarà l’obbligo di affidare i lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro secondo il criterio del massimo ribasso. La Stazione Appaltante potrà scegliere in autonomia e, nel caso in cui scelga un criterio diverso da quello del prezzo, non dovrà fornire nessuna giustificazione.
La Stazione Appaltante potrà decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’idoneità degli offerenti. Una possibilità già in vigore per i settori speciali. In questo modo, i controlli dovrebbero ridursi, a vantaggio della riduzione dei tempi.
Subappalto, limite al 40%
Il tetto del subappalto passerà dall’attuale 30% al 40%. Si tratta di un limite massimo. Per ogni gara, sarà la Stazione Appaltante ad indicare nel bando la quota di lavoro o servizi subappaltabili. Non sarà più obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori già dalla fase di offerta. Queste regole saranno applicate fino al 31 dicembre 2020, nell’attesa che venga completata la riforma organica del Codice Appalti.
Verifica della progettazione interna alla SA
Per i lavori di importo compreso tra la soglia europea (5,5 milioni di euro) e 20 milioni di euro, la verifica preventiva della progettazione potrà essere effettuata anche dalle Stazioni Appaltanti nel caso in cui dispongano di un sistema di controllo di qualità. Questi soggetti si sommeranno a quelli attualmente abilitati alla verifica preventiva, cioè organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità.
Procedura negoziata fino a 1 milione di euro
Nelle gare di importo compreso tra 40mila euro e 150mila euro per i lavori, o fino alle soglie comunitarie (221mila euro) per i servizi e le forniture si procederà con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici per i lavori e di almeno 5 operatori per i servizi e le forniture. I lavori potranno essere eseguiti in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata.
Nelle gare di importo compreso tra 150mila euro e 350mila euro si procederà con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici. Per gli affidamenti di importo compreso tra 350mila euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici.
Per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.