Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sull’applicazione delle NTC
Paletti più precisi per l’applicazione delle nuove NTC.
Mentre i tempi per approvare l’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni continuano ad allungarsi, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici porta ancora limature al provvedimento. E, stavolta, in accodo con quanto stabilito dal Codice Appalti, fissa in maniera più chiara i paletti per l’entrata in vigore delle nuove norme. Stabilendo un periodo di cinque anni entro il quale tutte le gare affidate, per applicare le vecchie regole, dovranno essere chiuse. Altrimenti, si ricadrà nel nuovo regime. Fanno eccezione le opere private: per loro fa fede la data di deposito del progetto e non ci sono termini per chiudere i cantieri. Le modifiche sono arrivate nella riunione del 7 dicembre scorso, che si è tenuta presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In quella sede è stato riesaminato l’articolo 2, che riguarda l’ambito di applicazione e le disposizioni transitorie del testo. La decisione dell’organo tecnico del ministero delle Infrastrutture, in sostanza, è stata di rivedere le regole di ingaggio per l’attivazione delle nuove norme, chiarendole meglio.
Nel testo è stato, anzitutto, inserito un riferimento al Codice appalti, il Dlgs n. 50/2016, entrato in vigore ad aprile. In raccordo con quelle norme, si possono applicare le regole vecchie in tre casi: per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni.
Quindi, fino all’entrata in vigore dell’aggiornamento «si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni» ai cantieri già aperti, ai lavori e ai progetti già affidati.
Questo regime speciale è valido «fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi».
Un’attenzione particolare andrà dedicata «alla seconda e alla terza fattispecie»: i lavori e i progetti già affidati. In ques ti casi, la facoltà di utilizzare le vecchie norme serve ad evitare di buttare nel cestino elaborati già completati. Questa possibilità, però, non è un via libera a tempo indeterminato. Per evitare che da questo regime speciale nascano abusi, il nuovo articolo 2 individua un arco
temporale di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell’aggiornamento, entro il quale i cantieri andranno chiusi e le o pere collaudate.
Con una precisazione ulteriore, valida solo per le progettazioni (definitive ed esecutive) già affidate: «Detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al
decreto ministeriale 14 gennaio 2008». Non si potrà fare ricorso a norme precedenti.
L’articolo 2, però, prevede anche un’appendice per le opere private. Quelle «le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni» potranno continuare ad applicare le Norme tecniche previgenti
fino alla fine dei lavori e al collaudo statico. In questi casi, quindi, vale il deposito del progetto esecutivo e non c’è un limite temporale massimo entro il quale completare le opere.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio