Governo del territorio: sì della Consulta ai Piani Urbanistici “flessibili”
Nella legislazione urbanistica statale non si desume alcun principio fondamentale che impone al Piano Urbanistico Comunale di dettare fin da subito e con carattere stringente le prescrizioni e gli indici della trasformazione territoriale. È quanto ha affermato la Corte Costituzione nella sentenza n. 50 del 10 marzo 2017 con riferimento alla LR Liguria 11/2015 che ha modificato la Legge Urbanistica Regionale (LR 36/1997), introducendo la possibilità che il PUC possa dettare prescrizioni dotate di “margini di flessibilità”, ossia modificabili senza ricorrere a variante.
L’art. 43 della LR 36/97 (come modificato dalla LR 11/2015) prevede che le norme del PUC definiscano i margini di flessibilità entro cui le relative previsioni possano essere attuate senza ricorso alla procedura di variante: in particolare, a seconda degli ambiti in cui è suddiviso il territorio comunale, i margini di flessibilità possono riguardare le previsioni urbanistiche relative alle funzioni ammesse, alla densità territoriale minima e massima, alle eventuali quote di superficie da destinare ad ERP, fatti salvi generalmente i parametri che non incidono sul carico urbanistico e sul fabbisogno di standard.
La Consulta ha precisato che non vi sono disposizioni statali che vietano allo strumento urbanistico di dettare previsioni flessibili, ma ha evidenziato che le norme della Liguria contestate dal Governo non consentono una generica flessibilità delle previsioni del PUC, autorizzando solo “indicazioni alternative” di determinate previsioni o parametri urbanistici ed edilizi che devono mantenersi entro limiti ragionevoli senza incidere sul carico urbanistico e sul fabbisogno di standard urbanistici.
Nell’ambito della stessa sentenza la Corte Costituzionale ha inoltre:
- riconosciuto la legittimità della norma che consente, nell’ambito dei Progetti Urbanistici Operativi (equivalenti ai piani attuativi) deroghe ai limiti di distanza fra i fabbricati, anche nei confronti di edifici ubicati all’esterno del perimetro del PUO, qualora siano idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico (art. 61, comma 6 della LR 36/1997, come modificato dalla LR 11/2015). La norma regionale – secondo la Consulta – rispetta le condizioni stabilite dall’art. 2-bis del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” poiché la possibilità di derogare alle distanze minime garantisce l’assetto omogeneo di una specifica zone del territorio, che può comportare anche la necessità che sia disciplinata la distanza fra un edificio ricompreso nel PUO e un edificio “frontista” rispetto al primo ma esterno al perimetro del PUO;
- ribadito il principio di prevalenza del piano paesaggistico regionale sugli strumenti di settore, come i piani di bacino o i piani delle aree protette, dichiarando illegittima la norma che invece disponeva la prevalenza dei secondi sul primo (art. 2, comma 5 LR 36/1997 come modificato dalla LR 11/2015).