Governo del territorio, ambiente, beni culturali: cosa prevede la riforma costituzionale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 88 del 15 aprile 2016) il testo della Legge di riforma costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.
La pubblicazione della Legge Costituzionale in questo caso ha carattere meramente pubblicitario e non determina la sua entrata in vigore. L’art. 138 della Costituzione prevede infatti che le leggi di revisione costituzionale, oltre ad un procedimento più lungo e complesso (due deliberazioni, anziché una, da parte di ciascun ramo del Parlamento ad intervallo non minore di tre mesi), siano sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. La legge costituzionale sarà promulgata dal Presidente della Repubblica ed entrerà in vigore solo in caso di esito positivo del referendum (approvazione da parte della maggioranza dei voti validi).
Premesso che il referendum è già stato chiesto da 1/5 dei membri della Camera dei Deputati e che si dovrebbe tenere nel prossimo mese di ottobre, si evidenziano di seguito le principali novità della riforma costituzionale di interesse del settore privato:
  •  abolizione delle province (art. 29 che modifica l’art. 114 Cost);
  • inclusione del governo del territorio, dell’ambiente e della tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici fra le materie nelle quali può essere riconosciuta, con legge dello Stato, una maggiore autonomia alle Regioni a statuto ordinario, purché la Regione sia in condizione di equilibrio fra le entrate e le uscite di bilancio (art. 30 che modifica l’art. 30 Cost);
  • modifiche nel riparto della potestà legislativa fra Stato e Regioni (art. 31 che sostituisce l’art. 117 Cost). In particolare vengono ora attribuite allo Stato in via esclusiva le seguenti materie:
·         “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo (lett. g);
·         “ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni (lett. p);
·         “tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici” (lett. s);
·         “ambiente e ecosistema” (lettera s);
·         “disposizioni generali e comuni sul governo del territorio” (lett. u).
Alle Regioni è attribuita potestà legislativa in materia di “pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale” nonché di “disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici” (art. 117, comma 3).
Si prevede infine che su proposta del Governo, la legge dello Stato possa  intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica ed economica dello Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
  • Attribuzione alla legge statale del compito di disciplinare forme di intesa e coordinamento fra Stato e Regioni in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici (art. 32 che modifica l’art. 118 Cost).
In allegato il testo della Legge Costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.