Gestione rifiuti: al vaglio della Ue il decreto sul nuovo sistema di tracciabilità

È stato notificato alla Commissione europea lo schema di decreto ministeriale che definisce le modalità di funzionamento del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e introduce i modelli digitali del formulario di identificazione dei rifiuti e del registro di carico e scarico.

Il provvedimento sarà sottoposto al vaglio delle istituzioni europee per 90 giorni, ossia fino al 30 dicembre 2022 e solo decorso tale termine, se non verranno chiesti maggiori approfondimenti, potrà essere ufficialmente adottato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Di seguito uno schema riepilogativo delle principali disposizioni contenute nel decreto.

IL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI RENTRI

Come è articolato?

E’ strutturato in due sezioni:

  • una anagrafica contenente le informazioni relative agli operatori;
  • una dedicata proprio alla tracciabilità dei rifiuti.

Chi è obbligato ad iscriversi?

  • Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, ossia i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali e industriali.

Non sono invece obbligate ad iscriversi al RENTRI le imprese edili che producono rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di costruzione e demolizioni, anche nel caso in cui trasportino in conto proprio tali rifiuti ai sensi dell’art. 212, comma 8.

Quando scatta l’obbligo?

  • A decorrere da 18 mesi (dalla data di entrata in vigore del decreto) ed entro i 60 giorni successivi: i produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti tutti gli altri soggetti diversi dai produttori;
  • a decorrere da 24 mesi (dalla data di entrata in vigore del decreto) ed entro i 60 giorni successivi: i produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
  • a decorrere da 30 mesi (dalla data di entrata in vigore del decreto) ed entro i 60 giorni successivi: tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati.

I NUOVI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI “DIGITALI” 

Quali novità?

  • Sono approvati i nuovi modelli e le nuove disposizioni per la tenuta del registro di carico e scarico e per il formulario di identificazione dei rifiuti;
  • le modalità di compilazione sono demandate ad un successivo decreto.

Il registro cronologico di carico e scarico

  • È obbligatorio per chi già oggi è tenuto al registro di carico e scarico;
  • fino alla data di iscrizione al RENTRI viene tenuto in modalità cartacea secondo un format reperibile sul portale RENTRI, compilato e vidimato secondo la normativa sui registri IVA;
  • dopo l’iscrizione al RENTRI viene tenuto e vidimato digitalmente, tramite apposita applicazione sul portale RENTRI.

Il formulario di identificazione dei rifiuti che:

  • Può essere:
    • cartaceo per chi non è obbligato ad aderire al RENTRI,
    • digitale per chi è obbligato;
  • è vidimato digitalmente;
  • se cartaceo è riprodotto in due copie, compilata, datate e firmate dal produttore e sottoscritte dal trasportatore; 

Quando entrano in vigore?

I nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti entrano in vigore a decorrere da 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto ed entro i 60 giorni successivi.

Fino ad allora continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti.

In allegato lo schema di decreto ministeriale.