“Garanzia rata di saldo” – Parere MIT n. 4150 del 21 aprile 2026

Con il Parere in disamina il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito come, la polizza da produrre a garanzia della rata di saldo, attualmente prevista dall’art.117 comma 9 del Decreto Legislativo 36/2023, ma con principio applicabile anche per la previgente normativa, riguardi esclusivamente la procedura di collaudo propriamente detta e non già quella sottesa al Certificato di Regolare Esecuzione.

Infatti precisa il Parere “Sia il certificato di collaudo sia il certificato di regolare esecuzione sono due forme di “collaudo”, ma con differenti ripercussioni in termini di accettazione dell’opera da parte della committenza, a norma dell’art. 1655 codice civile

In particolare “Nel caso di certificato di collaudo l’opera viene accettata non al momento del collaudo provvisorio (da emettere entro 6 mesi dalla fine lavori), ma al momento della approvazione dello stesso, o espressa o con il silenzio di cui all’art. 116, c. 2 del Codice dei contratti pubblici (due anni e due mesi)

Nell’ambito del collaudo la garanzia sulla rata di saldo ex art.117 comma 9 del codice “è, infatti, condizione per il pagamento della stessa rata di saldo. Se l’appaltatore non fornisce tale garanzia, la rata di saldo è da pagare al momento di accettazione dell’opera”.

Nel caso invece del certificato di regolare esecuzione, “trova applicazione l’art. 28 c. 3 e c. 4 dell’allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici. Emesso il certificato di regolare esecuzione (entro 3 mesi dalla fine lavori), ed a seguito di conferma dello stesso da parte del RUP, l’opera è accettata. In quel momento si procede al pagamento della rata di saldo”.

Per quanto esposto, qualora si ricorra al Certificato di Regolare Esecuzione non vi è “necessità di garanzia, in quanto si sta pagando un’opera accettata”, restando comunque l’applicazione di quanto previsto dagli articoli 1667 e 1669 cc.

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