Garanzia Giovani – Super bonus tirocini – Istruzioni Inps

L’Inps, con l’allegata circolare n. 89/2016, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo all’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare, finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani e contemplato dal DD n. 16/16, così come rettificato dal DD n. 79/16.

L’Istituto rammenta, in sintesi, che ai sensi della relativa normativa, il c.d. “Super Bonus”, applicabile per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano, è riconosciuto:

  •  per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016, riguardanti lavoratori in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non inseriti in un percorso di studi e che non siano occupati, i quali abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016;
  • a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori e dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

L’importo dell’incentivo, determinato dalla classe di profilazione (che indica il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione) attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma, è riconosciuto anche:

  • per i rapporti di apprendistato professionalizzante. Il super bonus corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi. Nelle ipotesi, invece, in cui la durata del periodo formativo, inizialmente concordata, sia inferiore a 12 mesi, l’ammontare del beneficio è proporzionalmente ridotto;
  • per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

La concessione dell’incentivo è subordinata:

– all’adempimento degli obblighi contributivi;
– all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
– al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, stabiliti dall’articolo 31 del d. lgs. n. 150/2015.
Oltre ad analizzare la compatibilità dell’incentivo con la normativa in materia di aiuti di stato, in base all’età del giovane, l’Istituto rammenta che il bonus è cumulabile con altri benefici all’assunzione di natura economica o contributiva, non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori, nonché nel limiti del 50% dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva.

Per l’ammissione all’incentivo, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps una domanda preliminare, avvalendosi dell’apposito modulo on-line disponibile sul sito www.inps.it. Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Nel caso in cui l’istanza venga accolta, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro, qualora non abbia ancora provveduto, deve effettuare l’assunzione.

Entro 14 giorni lavorativi dalla comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro deve comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio e indicherà la misura complessiva dell’incentivo spettante, il quale sarà fruito in dodici quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro; in caso di conclusione anticipata del rapporto, dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

In caso di rapporto a tempo parziale, ai fini dell’ottenimento dell’incentivo, l’orario di lavoro deve essere pari o superiore al 60% dell’orario normale. L’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale.

INPS_Circolare numero 89 del 24-05-2016